26 Marzo 2024
Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 7 l. 241/1990 espressamente dispone che l’obbligo dell’avviso del procedimento recede qualora sussistano particolari esigenze di celerità , rimettendo all’Autorità emanante la valutazione della sussistenza di tali esigenze nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale, salvo il limite della non manifesta illogicità ed irragionevolezza.
L’interessato che lamenta la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento ha anche l’onere di allegare e dimostrare che, grazie alla comunicazione, egli avrebbe potuto sottoporre alla P.A. elementi che avrebbero potuto condurla a una diversa determinazione da quella che invece ha assunto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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