Con la l. 24 aprile 2026, n. 54 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 95 del 24.04.2026), in vigore dal 25.04.2026, è stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale.
Si ponga mente anche al d.l. 24 aprile 2026, n. 55 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 95 del 24.04.2026), in vigore dal 25.04.2026, recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti, che in parte qua modifica quanto inizialmente disposto dai testi legislativi surriferiti.
Con il decreto 23 febbraio 2026 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia (pubblicato in G.U., Serie generale n. 94 del 23.04.2026, Suppl. ordinario n. 16), è stata approvata la disciplina delle modalità di funzionamento della Piattaforma di gestione deleghe.
Il T.A.R. Veneto cerca di coordinare i noti poteri inibitori comunali esercitabili nei confronti della SCIA con gli effetti prodotti dalla statuizione del Giudice. Il Collegio, dando preminenza alla certezza del diritto ed all’affidamento del privato, afferma che se l’inibitoria della SCIA in autotutela è già stata annullata in via giudiziale, non trova applicazione né l’istituto (processuale-civilistico) della sospensione né quello dell’interruzione. Di conseguenza, al Comune sarebbe precluso di valutare i presupposti per un’eventuale nuova inibitoria in autotutela, perché il termine decadenziale per l’annullamento d’ufficio (ora 6 mesi), decorrente dall’adozione del provvedimento, sarebbe già inesorabilmente spirato durante il tempo necessario per ottenere la sentenza, con il solo limite delle dichiarazioni falci o mendaci.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che il preavviso di rigetto, essendo un atto meramente interlocutorio finalizzato a stimolare il contraddittorio infraprocedimentale, non è idoneo ad assolvere all’obbligo della P.A. di concludere il procedimento con una determinazione espressa, come sancito dall’art. 2 l. 241/1990.
Qualora il privato proponga sul punto un ricorso avverso il silenzio-inadempimento, il giudice deve dichiarare l’obbligo della P.A. di pronunciarsi con un provvedimento che abbia il carattere sostanziale della definitività. È dunque la funzione stessa del preavviso di rigetto, con la sua finalità di avviare un’interlocuzione con il privato, a precluderne la qualificazione in termini di determinazione di conclusione in senso negativo del procedimento, destinata ad essere superata solo da un eventuale successivo ripensamento da parte della P.A.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. ricorda i presupposti che devono sorreggere un’ordinanza sindacabile ed urgente. Nel caso di specie era stata introdotta una regolamentazione ed una limitazione per il commercio itinerante da parte di imbarcazioni, natanti ed unità a motore di qualsiasi tipologia lungo la fascia costiera sino ad una distanza di m. 300 dalla riva. La sentenza, inoltre, puntualizza che l’assenza di un termine finale non vizia ex se il provvedimento sindacale, almeno laddove la durata della misura risulta implicitamente ancorata alla permanenza delle condizioni emergenziali che ne hanno giustificato l’adozione, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione di rivalutarne in ogni momento la permanenza della necessità.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, in materia di procedimento di VIA/VAS, la richiesta del Ministero dell’ambiente di rimettere la soluzione della questione alla valutazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 5, co. 2, lett. c-bis l. 400/1988, costituisce un atto idoneo a far venir meno l’inerzia del Ministero, con conseguente improcedibilità dell’azione avverso il silenzio-inadempimento. Ai fini del superamento del contrasto tra PP.AA., l’ordinamento non prevede uno strumento diverso da quello previsto dalla lett. c-bis cit., costituito dal deferimento al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti.
La delibera del Consiglio dei ministri, ai sensi della lett. c-bis cit., costituisce un atto autonomo di alta amministrazione che armonizza gli interessi pubblici contrastanti e conclude il relativo procedimento amministrativo di VIA.
L’art. 8, co. 1 del codice dell’ambiente (nella versione vigente prima delle modifiche apportate dal d.l. 153/2024, come convertito dalla l. 191/2024), nella parte in cui stabilisce un criterio di precedenza nella valutazione dei progetti aventi un rilevante impatto economico, occupazionale o aventi autorizzazioni in scadenza, nonché un criterio di priorità con riferimento ai progetti attuativi del PNIEC aventi maggiore valore di potenza installata o trasportata, non vale a derogare alla perentorietà dei termini di conclusione dei relativi procedimenti, né risulta incompatibile con tale disciplina.
Anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 153/2024 cit., va ribadita la perdurante vigenza del principio di perentorietà dei termini di conclusione dei procedimenti di VIA, con la precisazione che i progetti non prioritari devono comunque essere posti in istruttoria, nei limiti della quota di loro pertinenza, ma non possono assumere precedenza sui prioritari solo perché presentati per primi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica, il soccorso istruttorio - strumento di leale collaborazione con cui la Stazione appaltante chiede al concorrente, in presenza di carenze formali e ferma l’immodificabilità della propria offerta, di sanare, integrare o chiarire la documentazione presentata in gara - costituisce espressione di sovraordinati princìpi di matrice europea, quali tutela della concorrenza, massima partecipazione e proporzionalità. Tale istituto mira ad evitare che eventuali irregolarità o inadempimenti, meramente estrinseci, possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, anche nell’interesse della stessa Stazione appaltante, che potrebbe perdere l’opportunità di selezionare il concorrente migliore per vizi procedimentali facilmente emendabili. Gli errori, le omissioni dichiarative e documentali che non intaccano le garanzie sostanziali (come il possesso dei requisiti prescritti dalla legge di gara), in quanto non alterano in alcun modo il leale confronto competitivo, non avvantaggiano nessun concorrente a discapito degli altri e pertanto non possono avere portata espulsiva.
Ai sensi dell’art. 56, par. 3, della dir. 2014/24/UE, il soccorso istruttorio può essere attivato non solo per chiarire, ma anche per integrare e completare le informazioni o la documentazione di gara, con l'unico limite del rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza. In tale solco si colloca l’art. 101 d.lgs. 36/2023, che amplia l’ambito applicativo del soccorso istruttorio fino al confine tracciato dalla disposizione europea.
L’art. 101 cit. si fa carico di evitare, nei limiti del possibile, che le rigorose formalità che accompagnano la partecipazione alla gara si risolvano – laddove sia garantita la paritaria posizione dei concorrenti – in disutile pregiudizio per la sostanza e la qualità delle proposte negoziali in competizione e, in definitiva, del risultato dell’attività amministrativa. La regola – che traduce operativamente un canone di leale cooperazione e di reciproco affidamento tra le stazioni appaltanti o gli enti concedenti e gli operatori economici (cfr. art. 1, co. 2-bis l. 241/1990) – ha visto riconosciuta (e accresciuta) la sua centralità nel nuovo Codice dei contratti pubblici il quale vi dedica una autonoma disposizione e ne amplifica l’ambito, la portata e le funzioni, superando, altresì, talune incertezze diffusamente maturate nella prassi operativa.
Anche la completa omissione del DGUE è suscettibile di soccorso istruttorio (cd. integrativo o completivo) in presenza di una domanda di partecipazione alla gara debitamente firmata, posto che viene in rilievo un’autodichiarazione che ha funzione semplificativa degli oneri amministrativi richiesti per la partecipazione alla gara e che l’art. 101, co. 1, lett. a d.lgs. 36/2023 prevede che si possa “integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo”. L’utilizzo della congiunzione “o”, con valore disgiuntivo, serve a coordinare due frammenti dell’enunciato avvertiti come alternativi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con la l. 1° aprile 2026, n. 48 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 87 del 15.04.2026), in vigore dal 30.04.2026, sono state approvate l’integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall’Associazione della Croce Rossa italiana (CRI) e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell’Associazione della CRI ausiliari delle Forze armate, una delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell’Associazione della CRI ausiliari delle Forze armate e una delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare. La l. 48/2026 è consultabile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/04/15/26G00065/sg.
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’annullamento da parte della P.A. del provvedimento impugnato in primo grado in esecuzione di una ordinanza cautelare di cd. remand, senza riconoscere al ricorrente, in via definitiva e con effetto retroattivo, il bene della vita, non determina la cessazione della materia del contendere, alla quale è ostativa la natura interinale e provvisoria della tutela cautelare, che impedisce la formazione di un giudicato in senso tecnico.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che, ai fini dell’esperibilità del giudizio di ottemperanza, il decreto ingiuntivo non è equiparabile ad una sentenza passata in giudicato ex art. 112, co. 2, lett. c c.p.a. allorquando il G.O. ne abbia dichiarato l’esecutività ai sensi dell’art. 647 c.p.c., assimilando l’opposizione tardiva alla mancata opposizione, e, contestualmente, abbia ordinato la prosecuzione del giudizio ai fini della definitiva decisione sull’interposta opposizione, in contraddizione con l’art. 647, co. 2 c.p.c.
A fronte della pendenza del giudizio di opposizione, il G.A. non può affermare la valenza “pro giudicato” del decreto ingiuntivo e deve, pertanto, dichiarare inammissibile l’azione per l’ottemperanza eventualmente proposta.
Post di Alberto Antico – avvocato
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