Non ristrutturazione, ma difformitĂ
Il TAR Veneto precisa che non qualificarsi come “ristrutturazione” un edificio realizzato in modo integralmente difforme da quello assentito col titolo edilizio.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto precisa che non qualificarsi come “ristrutturazione” un edificio realizzato in modo integralmente difforme da quello assentito col titolo edilizio.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto afferma che l’ampliamento ai sensi del cd. Piano Casa dev’essere in continuità rispetto al progetto originario su cui si vogliono applicare i bonus volumetrici, non potendo arrivare a realizzare un organismo completamente differente da quello originariamente presentato al Comune e assentito.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ribadisce che l’eventuale rilascio dell’autorizzazione paesaggistica costituisce sì presupposto del titolo edilizio, ma trattasi di valutazioni tra loro differenti, potendo le stesse non coincidere.: ciò anche in relazione alle serre bioclimatiche di cui alla d.G.R.V. n. 1781/2011.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ha ricordato che la rinuncia al mandato da parte dell’avvocato non ha effetto interruttivo né sospensivo del processo amministrativo e non impedisce il passaggio in decisione del ricorso, in quanto ai sensi dell’art. 85 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a., il difensore può rinunciare al mandato difensivo, ma tale rinuncia non ha effetto nei confronti delle altre parti finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore. Egli è quindi tenuto a svolgere la sua funzione fino alla sua sostituzione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Consiglio di Stato ha affermato che ricorre il vizio di nullità della sentenza, che impone il rinvio della causa al primo giudice, anche nel caso di motivazione apparente, ossia di motivazione tautologica, superficiale o riferibile a fatti o a circostanze non pertinenti, specialmente quando la pronuncia abbia dichiarato il ricorso inammissibile o improcedibile in base a un errore palese, così omettendo integralmente l’esame del merito della causa.
Nel caso di specie, il TAR Salerno ricavava apoditticamente l’acquiescenza dalla sola esecuzione del comando della P.A. (si trattava di un’ordinanza di contenimento di emissioni sonore di un opificio), senza svolgere una effettiva indagine sulla volontà della parte di prestare adesione.
Per potersi ritenere che sia intervenuta acquiescenza rispetto ad un provvedimento sfavorevole, si deve essere al cospetto di un comportamento chiaro e assolutamente inequivoco che sia espressione di volontà certa e definitiva incompatibile con il volere di contestare il provvedimento stesso e non già in presenza di condotte legate solo ad una logica soggettiva di difesa volta alla riduzione del pregiudizio, le quali non escludono l’eventuale coesistente intenzione di reagire in via diretta avverso il provvedimento futuro eventualmente sopravvenuto. L’inviolabilità del diritto di difesa contro gli atti della P.A. impone di negare portata acquiescente alla semplice esecuzione di un provvedimento ablatorio a effetti obbligatori.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Consiglio di Stato ha affermato che al danno da ritardo nell’esecuzione di un giudicato che riconosca alla parte privata la spettanza di un’utilità sostanziale, consistente nella conservazione della destinazione residenziale del terreno, inscalfibile dalla successiva attività pianificatoria del Comune, pena la violazione del giudicato stesso, non possono essere applicati i principi elaborati in materia di risarcibilità del danno da ritardo ex art. 2-bis l. 241/1990 (in particolare, la prova della spettanza del bene della vita richiesto). Infatti, la spettanza del bene della vita è ormai attestata dal giudicato, sicché l’intempestiva attribuzione del bene in questione, mediante la riedizione del potere di pianificazione urbanistica, integra un danno ingiusto suscettibile di risarcimento.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che il principio del cd. dissenso costruttivo non obbliga la P.A. a proporre soluzioni alternative o a indicare prescrizioni mitigative quando l’opera di derivazione idroelettrica presenta un impatto paesaggistico e ambientale intrinsecamente incompatibile con il contesto tutelato.
Il favor normativo per la produzione di energia da fonti rinnovabili, inclusi gli impianti idroelettrici, non è assoluto e deve essere contemperato con la salvaguardia dei corpi idrici fragili e degli ecosistemi, prevalendo su di esso il principio di precauzione ambientale quando l’opera presenta un impatto paesaggistico e ambientale intrinsecamente incompatibile con il contesto o vi è un rischio di deterioramento dello stato ecologico di un corpo idrico.
Quando un progetto di derivazione idroelettrica ricade in area tutelata ex artt. 136 e 142 d.lgs. 42/2004, la Soprintendenza è competente a esprimere il parere obbligatorio e vincolante nel procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) per interventi localizzati in aree tutelate ex artt. 136 e 142 d.lgs. 42/2004 e tale competenza si estende anche agli effetti ambientali strettamente connessi al paesaggio, costituendo ambiente e paesaggio valori costituzionalmente tutelati inscindibilmente connessi.
La VIA costituisce un procedimento di natura politico-amministrativa connotato da ampia discrezionalità tecnica e amministrativa ed è sindacabile dal giudice solo nei casi di manifesta illogicità , travisamento dei fatti o istruttoria carente.
Il rigetto della VIA e dell’autorizzazione unica rende improcedibili i ricorsi volti a contestare il rilascio della concessione di derivazione, per sopravvenuta carenza di interesse, poiché in assenza di VIA positiva l’impianto non può essere realizzato né esercitato.
La classificazione ufficiale dello stato ecologico dei corpi idrici, operata dalla Regione e recepita nei Piani di gestione delle acque, prevale sulle valutazioni alternative fornite dai privati. L’uso di indicatori biologici specifici (come ISECI-Indice di stato ecologico delle comunità ittiche) può costituire elemento integrativo, ma non può da solo sovvertire la classificazione ufficiale. Il TSAP in sede di legittimità non può disapplicare atti amministrativi generali privi di natura regolamentare, come le delibere regionali che classificano lo stato ecologico dei corpi idrici.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Dottor Riccardo Renzi ha redatto una nota sulla collaborazione istituzionale per l’etica pubblica e la digitalizzazione responsabile: analisi giuridico-amministrativa della Convenzione tra ANAC
Il TAR Veneto ha ricordato la legittimità dei cd. provvedimenti impliciti, qualora la P.A., senza adottare formalmente la propria determinazione, ne determini univocamente i contenuti sostanziali: ciò può avvenire o attraverso un contegno conseguente, ovvero determinandosi in una direzione, anche con riferimento a fasi istruttorie coerentemente svolte, nel caso in cui non possa essere ricondotto altro volere che quello equivalente al contenuto del corrispondente provvedimento formale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ribadisce che la sopravvenuta adozione del provvedimento rispetto al ricorso avverso il silenzio comporta l’improcedibilità di quest’ultimo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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