Cosa succede se un membro del RTI aggiudicatario è colpito da un’interdittiva antimafia?

23 Mag 2026
23 Maggio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che la sostituzione dell’impresa mandante del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), qualora venga meno il requisito generale di moralità per la sopravvenienza di un’interdittiva antimafia, sia prima che dopo la stipulazione del contratto, è disciplinata dall’art. 95 d.lgs. 159/2011, norma speciale rispetto a quella dell’art. 97 d.lgs. 36/2023, dovendo la sostituzione intervenire, nel primo caso, anteriormente alla stipulazione del contratto e, nel secondo, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del prefetto.

Sebbene l’art. 95 d.lgs. 159/2011, laddove prevede la sostituzione della mandante colpita da informativa antimafia entro 30 giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto, qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto, non qualifichi espressamente il termine in questione come perentorio, né colleghi alla sua decorrenza un’esplicita sanzione di decadenza del RTI dalla facoltà di sostituire l’impresa componente interessata dal provvedimento prefettizio, lo stesso è da qualificarsi come perentorio, non prevedendo la fattispecie alcun intervento della Stazione appaltante, né l’apertura di un apposito procedimento in contraddittorio con il RTI esecutore dei lavori, essendo la sostituzione dell’impresa mandante, attinta da informativa antimafia, riservata alle restanti imprese del RTI che, entro tale termine, devono manifestare alla Stazione appaltante la volontà di sostituirla o estrometterla.

Il termine, da intendersi perentorio, di 30 giorni, di cui all’art. 95, co. 1, II periodo d.lgs. 159/2011, previsto per il compimento di un’attività che la stessa disposizione rimette interamente alla scelta del RTI esecutore, è coerente con l’interesse pubblico di garantire l’esecuzione dei lavori più celere possibile, mantenendo l’affidamento e contemperando altresì l’interesse della Stazione appaltante all’affidabilità della propria controparte privata con l’interesse del RTI esecutore, continuando a garantire detta affidabilità complessiva dell’esecuzione mediante la tempestiva sostituzione della mandante interessata.

Post di Alberto Antico – avvocato

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