Con la l. 27 aprile 2026, n. 59 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 97 del 28.04.2026), in vigore dal 28.04.2026, è stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 27 febbraio 2026, n. 25, recante interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18.01.2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile.
Con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 54 del 10.12.2025 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 96 del 27.04.2026), è stato approvato il rapporto sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e codice unico di progetto (art. 1, co. 6 l. 144/1999), primo semestre 2025.
Il TAR Brescia ha affermato che, in tema di finanza di progetto, una volta conclusa la procedura comparativa tra più proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi, l’accesso al progetto di fattibilità selezionato, chiesto a fini difensivi da un operatore economico che abbia partecipato alla procedura con una propria proposta, non può essere differito a un momento successivo all’indizione della gara sulla base del progetto prescelto.
Se un problema di vantaggio competitivo per l’anticipata conoscenza del progetto non si pone per l’operatore che ha presentato il progetto, allora un tale problema non ha ragione di porsi nemmeno per gli altri operatori che hanno partecipato alla fase preliminare di selezione del progetto e che aspirano alla selezione del proprio progetto in luogo di quello scelto dalla P.A.
Il Consiglio di Stato ha affermato che, in una procedura di gara pubblica, la clausola del disciplinare di gara che esclude la ribassabilità del costo della manodopera non costituisce una causa di esclusione, in assenza di una espressa comminatoria in tal senso. Tale clausola deve essere interpretata alla luce dell’art. 41, co. 14 d.lgs. 36/2023, che ammette la ribassabilità temperata dei costi della manodopera, purché l’operatore economico dimostri che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, la quale espone l’operatore alla sottoposizione al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, con puntuale riferimento a tale voce di costo.
Non è ravvisabile alcuna indebita ingerenza del RUP, laddove lo stesso si limiti a correggere gli errori tecnici nella piattaforma telematica di gara, al fine di garantire la corretta applicazione della lex specialis, in ossequio ai compiti a lui affidati dall’art. 7, co. 1, lett. a e lett. e dell’allegato I.2 al d.lgs. cit.
Nel caso di specie, la lex specialis era stata correttamente interpretata nel senso di includere i costi della manodopera nella base d’asta ribassabile, mentre l’intervento della dirigenza della Stazione appaltante sul seggio di gara si era limitato a riscontrare il mancato, corretto funzionamento della piattaforma telematica prescelta per l’attribuzione dei diversi punteggi economici: nel valore che governava l’operatività della formula a sistema era stato inserito, come limite di importo e come dicitura esplicativa, il valore al netto dei costi della manodopera, in luogo del valore comprensivo di questi.
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Il TAR Salerno ha affermato che, ai sensi dell’art. 97 d.lgs. 36/2023, i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), colpiti da vicende relative a uno dei componenti per condotte ai primi non imputabili e sulle quali gli stessi non hanno alcun potere di controllo, possono prevedere l’estromissione dei medesimi partecipanti, con conseguente riduzione soggettiva e ridistribuzione interna tra i superstiti dei compiti esecutivi, ovvero la loro sostituzione, con il limite dell’immodificabilità dell’offerta presentata in sede di gara. La P.A., ricevuta la comunicazione delle cause di esclusione o del venir meno del requisito di qualificazione (in fase di gara o in fase esecutiva), si determina discrezionalmente sulla richiesta del RTI, potendo rigettarla soltanto nel caso di rimedi ritenuti intempestivi o insufficienti.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che nel procedimento di esclusione da una gara pubblica per grave illecito professionale, la valutazione della Stazione appaltante può basarsi su un giudizio fiduciario di integrità e affidabilità dell’operatore economico, fondato su un quadro indiziario coerente e significativo, che includa anche la figura dell’amministratore di fatto, definita sulla base di criteri sostanziali e non formali. Tale valutazione non richiede il medesimo rigore probatorio richiesto in sede penale o civile, ma deve essere sostenuta da una motivazione congrua e logica.
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Il TAR Catania ha affermato che i documenti di cui all’art. 82, co. 1 d.lgs. 36/2023 compongono la lex specialis, da intendersi come il complesso degli atti che la Stazione appaltante predispone in occasione di una procedura d’appalto e che determinano la specifica disciplina che regola quella particolare procedura, vincolando al suo rispetto i partecipanti e la stessa P.A. L’elencazione dei documenti de quibus non costituisce un numero chiuso.
Le previsioni della lex specialis non possono essere assoggettate a un procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione.
Le preminenti esigenze di certezza, connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti, impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara. Sono preferibili, a garanzia dell’affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara, aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale.
Deve reputarsi preferibile l’interpretazione letterale delle previsioni contenute nella legge di gara, evitando che in sede ermeneutica si possano integrare le regole di gara, palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale. Inoltre, in presenza di un dato testuale che presenti evidenti ambiguità, deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole al privato. Laddove il significato di una clausola della documentazione di gara non emerga, nitidamente, a livello letterale, costituisce un ulteriore, valido, strumento esegetico, complementare a quello previsto dall’art. 1362 c.c. (rubricato Intenzione dei contraenti), il canone interpretativo di cui all’art. 1363 c.c. (Interpretazione complessiva delle clausole).
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Il TAR Reggio Calabria ha affermato che, ai sensi dell’art. 23, co. 4-bis d.lgs. 285/1992 (codice della strada), il potere del Comune di autorizzare l’affissione di un manifesto, avente natura promozionale, oppure la sua rimozione, ove erroneamente affisso, non può intendersi limitato alla sola comunicazione commerciale, ma investe ogni tipo di comunicazione pubblicitaria, destinata a veicolare messaggi, di contenuto vario, compresi quelli volti a sensibilizzare il pubblico su temi di interesse sociale, anche specifici per il tramite degli impianti pubblicitari comunali (nel caso di specie, era legittimo l’ordine del Comune di oscuramento di un manifesto antiabortista).
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Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in tema di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 27-bis d.lgs. 152/2006, qualora l’intervento progettato ricada in siti appartenenti alla rete Natura 2000, le misure di conservazione adottate ai sensi dell’art. 6 dir. 92/43/CEE (cd. direttiva Habitat) e recepite dall’art. 5 d.P.R. 357/1997, che prevedono il divieto di taglio o danneggiamento della vegetazione naturale e seminaturale lungo i corsi d’acqua, hanno carattere vincolante e immediatamente precettivo, non suscettibile di bilanciamento in concreto con interessi economici o imprenditoriali, neppure se connessi alla produzione di energia da fonti rinnovabili, salvo le sole deroghe tassative espressamente previste dalla normativa di settore, di stretta interpretazione.
In materia di tutela ambientale e gestione delle acque pubbliche, l’applicazione del principio di precauzione ex art. 191 TFUE legittima il diniego del provvedimento autorizzatorio unico per la realizzazione di impianti (nella specie, una centrale idroelettrica) qualora, all’esito dell’istruttoria, emergano dati scientifici che, pur in presenza di eventuali profili di incertezza o lacune conoscitive, dimostrino l’esistenza di un rischio reale per l’approvvigionamento idropotabile e l’equilibrio ambientale dell’area. Ai fini dell’adozione di misure protettive, non è necessario attendere la prova certa del danno grave o irreversibile, purché la valutazione non si fondi su mere ipotesi o supposizioni, ma su dati tecnici sufficienti a evidenziare il potenziale pregiudizio derivante dall’interferenza tra le opere progettate e i sistemi di captazione esistenti, specialmente in condizioni di portate minime o siccità.
Post di Alberto Antico – avvocato
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