Con il d.P.C.M. 20 aprile 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 134 del 12.06.2026, Suppl. ordinario n. 23), è stato adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza, con il riparto del Fondo per le non autosufficienze, per il triennio 2025-2027.
La Corte di cassazione, Sezione II civile, ha affermato che, nel caso di proprietà delimitate da un muro comune, la linea di confine non si identifica con la linea mediana del muro medesimo, poiché su di esso, nonché sull’area di relativa incidenza, i proprietari confinanti esercitano la contitolarità del rispettivo diritto per l’intera estensione ed ampiezza, sicché le distanze si misurano rispetto alla facciata del muro prospiciente la cosa da tenere a distanza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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La Corte di cassazione, Sezione II civile, ha affermato che, in tema di distanze, vige il principio generale per cui iura novit curia: il giudice di merito, dunque, deve innanzitutto verificare quale sia la normativa applicabile e, in presenza di un regolamento locale, indicarne gli estremi ed il contenuto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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L’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, introdotto dalla legge 164 del 2014, sancisce che l’autorità competente, constatata l'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000,00 euro e 20.000,00 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati in aree tutelate paesaggisticamente o soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima.
Il TAR ha precisato che la sanzione si applica anche agli abusi edilizi commessi prima del 2014, se l'ordinanza di demolizione è stata emessa dopo la entrata in vigore della legge 164 del 2014.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai fini del rinnovo dell’autorizzazione unica per una discarica di rifiuti, rileva la conformità urbanistica, edilizia e paesaggistica dell’impianto al momento della presentazione dell’istanza di rinnovo, e non già al momento del rilascio dell’originaria autorizzazione, sicché, ove sia sopravvenuto un vincolo boschivo successivamente alla realizzazione delle opere, non è consentito procedere mediante la forma semplificata ex art. 209 d.lgs. 152/2006, dovendosi invece fare applicazione della procedura ordinaria di cui al precedente art. 208.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con il d.l. 12 giugno 2026, n. 100 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 134 del 12.06.2026), in vigore dal 12.06.2026, sono state approvate le misure urgenti indicate nel titolo. Il d.l. 100/2026 è consultabile al link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-06-12&atto.codiceRedazionale=26G00119&elenco30giorni=true. Segnaliamo in particolare l’art. 9 d.l. cit. in materia di azione di responsabilità professionale nei confronti di un notaio, secondo cui, fermo il termine ordinario di prescrizione decennale decorrente dalla data di conoscibilità del danno, tale azione non può comunque essere esercitata decorsi quindici anni dalla data di compimento della prestazione; questa disposizione si applica anche se il contratto d’opera professionale è stato stipulato anteriormente al 12.06.2026, purché la prestazione sia compiuta posteriormente.
Il presidente del tribunale di Milano ha emesso un comunicato col quale informa che sono stati assolti i funzionari del Comune di Milano sottoposti al procedimento penale per avere concorso a realizzare un edificio alto 87 metri in modo illegittimo, con SCIA, anzichè con permesso di costruire, con violazione di normative statali, tra cui l'obbligo del piano attuativo.
Da segnalare che l'assoluzione deriva dalla mancanza dell'elemento soggettivo del reato (dolo e colpa), a causa delle incertezze giurisprudenziali in materia, ma il tribunale non ha detto che gli edifici così costruiti siano legittimi dal punto di vista amministrativo (cosa che, peraltro, non dovrebbe comportare conseguenze, visto che il Comune di Milano non può o non vuole provvedere in via di autotutela).
Aspetteremo a vedere se la Procura impugnerà la sentenza.
La Corte di cassazione, Sezione II civile, ha affermato che l’art. 34-bis d.P.R. 380/2001 non prende a riferimento, per il computo dello scostamento ritenuto accettabile dal legislatore, le distanze legali, bensì le “misure previste nel titolo abilitativo” (cfr. comma 1 art. cit.). La norma, dunque, non consente alcuna deroga alle disposizioni, previste dal codice civile o dai regolamenti locali, in tema di distanze, trattandosi di una disposizione che, in base al suo tenore letterale ed alla sua collocazione sistematica, attiene al profilo della conformità dell’opera alla normativa edilizia vigente, ai fini dell’eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge, ed è pertanto destinata a trovare applicazione esclusivamente nei rapporti fra il privato costruttore e la P.A., non anche in quelli fra soggetti privati.
Post di Alberto Antico – avvocato
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La Corte di cassazione, Sezione II civile, ha affermato che, in presenza di norme ispirate da finalità pubblicistiche, quali quelle in materia di distanze, non si configura alcun margine di tolleranza. Le disposizioni in materia di distacco delle costruzioni dal confine non lasciano al giudice alcun margine di valutazione in ordine ai pregiudizi prodotti dalla loro inosservanza, avuto riguardo alle succitate finalità pubblicistiche. Per l’effetto, non è neppure possibile ipotizzare una carenza di interesse ad agire nel caso in cui la violazione abbia carattere particolarmente contenuto.
Né vi è spazio per ipotizzare un abuso del diritto, o un atto emulativo, nella pretesa di un soggetto che invochi la tutela del suo diritto dominicale, poiché la pretesa del proprietario di un terreno di difendere il proprio diritto reale esclude la configurabilità del presupposto, necessario ex art. 833 c.c. per aversi atto emulativo, dell’assenza di qualsiasi utilità in capo al proprietario.
Il principio si applica anche alla domanda finalizzata ad ottenere il rispetto delle distanze convenzionalmente stabilite, essendo a tal fine indifferente che il loro mancato rispetto si sia tradotto in un danno concreto per l’attore.
Del resto, un atto si considera emulativo ove sia volto al precipuo fine di ledere un diritto altrui, il che implica, necessariamente, che quest’ultima posizione soggettiva debba essere preventivamente accertata e riconosciuta dal giudice: nel caso di specie, il privato non aveva alcun diritto di derogare, in suo favore, alla distanza prevista dal regolamento locale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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La Corte di cassazione, Sezione II civile, ha affermato che, in tema di distanze legali tra edifici, non sono computabili le sporgenze esterne del fabbricato che abbiano funzione meramente artistica o ornamentale, mentre costituiscono un corpo di fabbrica le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi sostenuti da solette aggettanti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità e ampiezza, giacché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, in quanto destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati.
L’eventuale norma del regolamento locale che escludesse dal computo delle distanze, in tutto o in parte, gli sporti dell’edificio che non presentano caratteristiche meramente ornamentali o artistiche dovrebbe essere disapplicata, con conseguente computo della distanza dalla sporgenza massima degli edifici, posto che il concetto di costruzione è unitario, regolato dalla norma codicistica e non è suscettibile di essere derogato da disposizioni locali. La nozione di costruzione, agli effetti dell’art. 873 c.c., è unica e non può subire deroghe da parte delle norme secondarie, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, in quanto il rinvio ivi contenuto ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore.
Post di Alberto Antico – avvocato
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