Il Consiglio di Stato si occupa della proroga e della decadenza del titolo edilizio, ai sensi dell’art. 15 T.U.E. Nello specifico il Collegio afferma che la proroga deve essere chiesta dal privato e concessa dall’ente prima dello spirare del termine e che, in caso di decadenza del titolo abilitante, esso viene meno solo per la parte non attuata.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Nel caso di specie, il privato presentava una SCIA in data 21.09.2021: il termine di ultimazione dei lavori ivi indicati ex art. 23, co. 2 d.P.R. 380/2001 scadeva il 21.09.2024.
Il TAR Veneto ha confermato che, alla data di adozione dell’ordinanza di sospensione dei lavori nel marzo 2025 le opere, ancora in corso, risultavano prive di un valido titolo edilizio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, erano presentate una SCIA alternativa al PdC e, a seguire, una sua variante negli anni 2016 e 2017; i relativi lavori si concludevano nel 2018.
Nel 2024, il vicino presentava un’istanza, sollecitando l’esercizio dei poteri di controllo spettanti alla P.A.
Il Comune rimaneva silente e il vicino presentava un ricorso avverso il silenzio-inadempimento.
Il TAR Veneto, dopo aver ripercorso i poteri del Comune nei confronti di una SCIA edilizia, ha dichiarato il ricorso inammissibile: il terzo non può sollecitare sine die l’esercizio dei poteri di controllo spettanti alla P.A., ostandovi esigenze di tutela dell’affidamento del segnalante e ragioni di stabilità e certezza dei rapporti giuridici di diritto pubblico. Per l’effetto, non vi era nella specie alcun obbligo di provvedere in capo al Comune.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Palermo ha affermato che, in tema di permesso di costruire (PdC) in deroga ex art. 14 d.P.R. 380/2001, la competenza del Consiglio comunale a pronunciarsi previamente sull’istanza del privato sussiste esclusivamente nei casi in cui la deroga incida sui parametri edilizi e sulle destinazioni d’uso ammissibili nei limiti consentiti dalla norma, previa valutazione comparativa dell’interesse pubblico e privato. Tale competenza deve invece escludersi qualora l’istanza sia diretta, in realtà, a ottenere una modifica della zonizzazione urbanistica dell’area, risolvendosi in una variante allo strumento urbanistico generale, estranea all’ambito applicativo dell’istituto della deroga e soggetta alle diverse procedure e garanzie proprie della pianificazione urbanistica.
Ancorché la recente (e condivisibile) giurisprudenza evidenzi come sull’istanza presentata dall’interessato debba, in primo luogo, intervenire la delibera consiliare all’esito di una comparazione fra l’interesse privato alla realizzazione dell’intervento costruttivo e l’interesse pubblico al rispetto della pianificazione urbanistica, poiché la deroga allo strumento urbanistico rispetto alla quale il Consiglio comunale è necessariamente, e prioritariamente, chiamato ad esprimersi a mente dell’art. 14 cit., non può afferire alla modifica tout cort della destinazione urbanistica dell’area interessata prevista dagli strumenti di pianificazione, ma riguarda solo i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati, di cui alle norme di attuazione dei citati strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonché le destinazioni d’uso ammissibili (cfr. art. 14 cit., co. 3). Ne consegue che il Consiglio comunale debba previamente pronunciarsi sulla sussistenza dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera solo a condizione che l’istanza non sia in realtà volta ad ottenere una modifica della zonizzazione (che è altro dalla mera “destinazione d’uso ammissibile”), esulando in tal caso l’ipotesi dall’ambito di applicazione dell’art. 14 cit. e rientrando in quello proprio della variante urbanistica.
Post di Daniele Iselle
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Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 3 l.r. Veneto 55/2012 fa riferimento agli edifici produttivi già esistenti solo laddove impone il limite dell’80% alla possibilità di ampliamento del volume e della superficie esistente.
Ciò non significa che non si possa chiedere un SUAP in deroga per un edificio non ancora esistente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che il cd. SUAP in deroga può permettere di derogare alle altezze ordinariamente previste dagli strumenti urbanistici comunali, anche se tali altezze costituiscono attuazione dell’art. 8 d.m. 1444/1968.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, in tema di azione collettiva per l’efficienza della P.A. ex d.lgs. 198/2009, integra una disfunzione organizzativa strutturale la sistematica violazione, da parte della Questura, del termine per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, ove i tempi medi eccedano macroscopicamente quello legale. L’incremento dei flussi migratori o la carenza di personale non valgono, di per sé, a dimostrare l’inesigibilità dell’adempimento, in difetto di prova dell’impossibilità di adottare misure organizzative ragionevoli, né la riduzione dei tempi rispetto a precedenti picchi esclude la disfunzione in presenza di un rilevante scostamento dal parametro normativo.
Per l’effetto, il TAR ha condannato il Ministero dell’Interno a porre rimedio alla situazione di inefficienza mediante l’adozione degli opportuni provvedimenti, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (Quest’ultimo criterio, espressamente previsto dall’art. 4, co. 1 d.lgs. cit., è stato criticato dai commentatori, poiché non è chiaro come si possa rimediare ad un’inefficienza cronica della P.A. senza i dovuti investimenti).
Il TAR ha altresì disposto, ai sensi dell’art. 4, co. 2 d.lgs. 198/2009, la pubblicazione della sentenza sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno, in un’apposita sezione facilmente accessibile, entro il termine di 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno affermato che la prescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesa da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario a seguito di notificazione affetta da nullità, la cui rinnovazione comporta la sanatoria ex tunc del vizio suddetto, salvo che il destinatario eccepisca e dimostri la sussistenza di colpa del notificante per il mancato perfezionamento della notifica ab origine.
Il Consiglio di Stato ha affermato che nella documentazione di gara devono essere indicati i criteri ambientali minimi (CAM), che assurgono ad elementi essenziali dell’offerta, nonché a criteri per l’attribuzione di un punteggio premiale. La loro previsione non può essere, pertanto, considerata un mero adempimento di tipo formale, essendo, invece, un elemento fondamentale che influenza la fase esecutiva del contratto.
Non è ammissibile l’eterointegrazione del bando di gara, che sia manchevole del richiamo ai CAM, i quali devono, perciò solo, essere trasfusi nelle specifiche tecniche contenute nel capitolato speciale.
Sussiste un obbligo di impugnazione dei bandi di gara, sia quando la mancata indicazione dei CAM nella documentazione progettuale e di gara si traduca in un’ipotesi di grave carenza nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta, sia nel caso in cui la lex specialis operi un rinvio errato al decreto di adozione dei CAM, tale da rendere difficoltoso il calcolo di convenienza tecnica ed economica nell’ottica partecipativa, impedendo all’operatore economico di formulare un’offerta corretta e consapevole.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che la revisione dei prezzi nei contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa, ai sensi dell’art. 115 d.lgs. 163/2006, cd. primo codice appalti, non esclude la possibilità per le parti di concordare contrattualmente termini di decadenza per l’esercizio del diritto alla revisione, purché tali termini non rendano eccessivamente difficile l’esercizio del diritto stesso, ex art. 2965 c.c.
Parimenti, la previsione di irretroattività della revisione dei prezzi, se pattuita, è legittima e non contrasta con alcuna norma imperativa, purché rispetti il principio di buona fede contrattuale e non imponga oneri sproporzionati.
Post di Alberto Antico – avvocato
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