Il TAR Veneto ha affermato che l’annullamento in sede giurisdizionale del diniego di permesso di costruire comporta l’obbligo per il Comune di riesaminare l’originaria domanda.
Nel caso di specie, la circostanza che il Comune abbia già evidenziato da un lato gravi carenze documentali dell’istanza di PdC, dall’altro un’incompatibilità dell’istanza con la disciplina urbanistica intervenuta, non era in sé idonea a pretermettere l’obbligo di provvedere in modo espresso.
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Il TAR Veneto ha affermato che, per valutare se un PdC sia decaduto per mancato inizio dei lavori entro il triennio, si deve investigare se sia un permesso di costruire ordinario, o un PdC rilasciato in base a un PUA e a una convenzione urbanistica.
Nel secondo caso, qualora il titolo edilizio abbia assentito, contestualmente, la realizzazione di opere di urbanizzazione e la costruzione del nuovo edificio, l’avvio dei lavori va valutato rispetto ai contenuti complessivi del titolo edilizio e può sussistere anche in caso di inizio di esecuzione delle opere di urbanizzazione.
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Nel caso di specie, il privato chiedeva al Comune di procedere alla “correzione di errore materiale e rettifiche agli atti” dello strumento urbanistico comunale, al fine di provvedere all’esatta determinazione delle fasce di rispetto e delle fasce di salvaguardia in seguito alla definitiva localizzazione di un’autostrada. Il Comune rimaneva inerte.
Il Consiglio di Stato ha affermato che le istanze dei privati vanno interpretate con riferimento ai canoni di buona fede e conservazione degli atti giuridici di cui agli artt. 1366 e 1367 c.c.: il cittadino non deve qualificarle giuridicamente, ma la P.A. deve individuarne correttamente natura e finalità e ricondurle all’istituto applicabile.
L’obbligo di provvedere può configurarsi anche con riferimento ad atti generali, ivi inclusi quelli di pianificazione e programmazione, non essendo la proponibilità del rito avverso il silenzio esclusa né dal carattere generale o regolamentare dell’atto, né dall’ampiezza della discrezionalità amministrativa: la relativa preclusione discende piuttosto dalla difficoltà di individuare, in ragione della destinazione dell’atto a una pluralità indifferenziata e mutevole di destinatari, i requisiti della legittimazione e dell’interesse a ricorrere. Tuttavia, anche rispetto a tali atti, sono configurabili posizioni di interesse legittimo differenziato e qualificato, specie nei procedimenti officiosi aventi ad oggetto attività programmatoria o pianificatoria, dovuta nell’an, ma discrezionale sul quomodo e sul quid.
Ai fini dell’individuazione dei requisiti della legittimazione e dell’interesse a ricorrere in capo a chi si attivi per l’adozione di provvedimenti di tal natura, non rileva poi l’ampiezza della discrezionalità, salvo il caso in cui quest’ultima, investa anche l’an del provvedere. Ciò accade in genere, salvo ipotesi specifiche, per gli strumenti di pianificazione generale in materia urbanistica e relative varianti. In tali casi, infatti, è da escludersi la sussistenza di un obbligo di provvedere, anche in considerazione delle valutazioni lato sensu politiche riservate alla P.A. che rendono l’inerzia sostanzialmente insindacabile da parte del G.A.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che per i manufatti realizzati prima del 1° settembre 1967, l’eventuale titolo edilizio, sebbene non necessario, deve essere considerato ai fini di prova dello stato legittimo dell’immobile, anche per delimitare l’ambito delle opere legittime, non potendosi estendere gli effetti a manufatti non compresi nel suo oggetto. Rimane possibile provare una diversa consistenza originaria qualora il titolo edilizio sia così risalente nel tempo da presentarsi del tutto lacunoso, soprattutto in presenza di pratiche stratificate che riportino dati discordanti.
A tale ultimo scopo, si è ammesso l’utilizzo dei mezzi di prova indicati dall’art. 9-bis d.P.R. 380/2001 per ricostruire in modo attendibile lo stato legittimo dell’immobile.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, in tema di silenzio-assenso, la sua formazione resta esclusa non solo nei casi di inconfigurabilità strutturale dell’istanza, ossia quando la domanda sia priva degli elementi essenziali richiesti dalla legge, ma anche nelle ipotesi di inconfigurabilità giuridica, in cui la fattispecie dedotta non è sussumibile nel modello normativo astratto per erronea qualificazione operata dall’istante.
Tali ipotesi si distinguono dalle mere irregolarità o non conformità dell’istanza alla legge, le quali non impediscono, di per sé, la formazione del silenzio-assenso.
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Il TAR Catania ha affermato che, nel caso di impugnazione di un permesso di costruire (PdC), il termine di decadenza decorre dall’inizio dei lavori, allorché si contesti l’an dell’edificazione; laddove se ne contesti il quomodo, da quando - con il completamento o con il grado di sviluppo dei lavori - sia materialmente apprezzabile la reale portata dell’intervento in precedenza assentito e sia dunque giuridicamente configurabile l’inerzia rispetto alla possibilità di ricorrere. Chi vi ha interesse deve fornire la prova certa di un momento diverso (anticipato o successivo) della conoscenza del provvedimento abilitativo. La prova di una conoscenza anticipata, da parte di chi eccepisce la tardività del ricorso, può essere data anche a mezzo di presunzioni, quale l’esposizione del cartello di cantiere contenente precise indicazioni sull’opera da realizzare.
La pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes e la norma di diritto cd. sostanziale (ma anche la norma processuale), dichiarata incostituzionale, cessa di operare dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale nella Gazzetta Ufficiale. Le pronunce dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto ex tunc, con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione. Gli effetti dell’incostituzionalità non si estendono ai diritti quesiti e ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d’incostituzionalità.
Tra i rapporti esauriti possono essere ricomprese le seguenti fattispecie: situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali; definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili; completo esaurimento degli effetti di atti negoziali; decorso dei termini di prescrizione o decadenza di azioni.
In materia edilizia, con riferimento ad un PdC, non può qualificarsi come esaurito il rapporto allorquando il titolo edilizio non sia ancora divenuto inoppugnabile, ma anzi sia stato impugnato con rituale ricorso, ricevibile in quanto proposto nei termini decadenziali di legge.
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Nel caso di specie, il privato si accorgeva che il Comune aveva rilasciato al vicino un PdC per l’edificazione – poi avvenuta – di un immobile erroneamente collocato in parte sulla proprietà del primo.
A seguito di plurimi contenziosi amministrativi e civili, il Comune annullava in autotutela il PdC e ordinava la demolizione dell’intero fabbricato, anche per la parte edificata non su area altrui.
Il Consiglio di Stato ha affermato che il Comune, pur non potendo ingerirsi nelle controversie civilistiche sulla proprietà, deve svolgere un minimo di verifiche istruttorie in presenza di elementi concreti che mettano in dubbio la titolarità dichiarata, senza però assumere posizioni di merito tra le parti. Restano ferme la clausola di salvaguardia dei diritti dei terzi ex art. 11, co. 3 d.P.R. 380/2001 e la possibilità di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990, in caso di successiva emersione di difformità.
L’impossibilità di rimozione del vizio, ai fini dell’applicazione dell’art. 38 d.P.R. 380/2001, riguarda solo vizi procedimentali astrattamente sanabili, ma non convalidabili in concreto. In presenza di vizi sostanziali, l’annullamento del titolo comporta la caducazione integrale dell’atto e rende l’opera totalmente abusiva, imponendone la demolizione senza possibilità di interventi parziali, con applicazione del regime ordinario repressivo e senza necessità di comunicazione di avvio del procedimento.
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Il Consiglio di Stato, in sede di parere, ha affermato l’inammissibilità del ricorso straordinario nelle controversie rientranti nell’ambito dello speciale rito acceleratorio di cui all’art. 12-bis d.l. 68/2022, come convertito dalla l. 108/2022, applicabile a “qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR”, anche laddove esulanti dalle procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle cd. opere PNRR.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, in presenza di clausole della legge di gara che prevedano, per l’attribuzione del punteggio premiale riferito alla certificazione ISO 4500, il possesso, in caso di RTI, consorzio ordinario, GEIE, in capo a tutti gli operatori riuniti e, in caso di consorzi di cui all’art. 65, co. 2, lett. b-d d.lgs. 36/2023 (codice dei contratti pubblici), in capo sia al consorzio che alle consorziate esecutrici, è conforme al principio del risultato, inteso come criterio prioritario per l’individuazione della regola del caso concreto, al fine di garantire il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, l'interpretazione teleologica secondo la quale, in ipotesi di consorzio che partecipi alla gara riunito in RTI, la certificazione debba essere posseduta sia dal consorzio che dalla consorziata esecutrice, avendo riguardo al risultato perseguito dalla Stazione appaltante, dell’effettiva esecuzione dei lavori in conformità agli standard di sicurezza e ambientali attestati dai richiesti certificati ISO.
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Il TAR Salerno ha affermato che l’automatico meccanismo di adeguamento dei prezzi ex art. 26 d.l. 50/2022, come convertito dalla l. 91/2022, non attribuisce alla P.A. alcun potere pubblicistico di valutazione comparativa di interessi privati e pubblici, sia in ordine al riconoscimento del relativo diritto (an) che alla determinazione del relativo importo (quantum), con la conseguenza che la relativa controversia, attenendo all’esecuzione di obbligazioni contrattuali in relazione alle quali la ditta appaltatrice è titolare di un diritto soggettivo, è devoluta al G.O.
La disciplina di cui all’art. 29, co. 1, lett. a d.l. 4/2022, come convertito dalla l. 25/2022, non correla l’inserimento delle clausole di revisione dei prezzi a parametri stringenti e oggettivi, prevedendo un rinvio all’art. 106, co. 1, lett. a, II periodo d.lgs. 50/2016 il quale, a sua volta, conferisce alla P.A. un ampio potere valutativo in merito al contenuto delle clausole di modifica. A fronte del potere discrezionale attribuito dalla norma alla P.A. in sede di adozione del bando, la posizione giuridica del privato assurge ad interesse legittimo al corretto esercizio del potere, il cui sindacato spetta al G.A.
L’art. 29, co. 1, lett. a d.l. 4/2022 cit. è una norma imperativa, finalizzata a tutelare l’equilibro economico dei contratti pubblici a fronte dei rincari eccezionali dei materiali, che deve trovare applicazione anche in assenza di specifica pattuizione tra le parti, ovvero in presenza di pattuizioni: laddove la Stazione appaltante manchi di inserire, negli atti di indizione di una gara, che rispetti i limiti temporali prescritti dalla norma, la clausola di revisione dei prezzi, opera il meccanismo dell’eterointegrazione cogente prevista dall’art. 1339 c.c., a prescindere da una preventiva impugnazione degli atti di gara presupposti.
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