Non si può chiedere una sanatoria parziale degli abusi edilizi
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che la valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate e non si può scomporne una parte per affermarne la sanabilità, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non dal singolo intervento a sé stante, bensì dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni, per cui l’opera edilizia abusiva deve essere identificata con l’intero complesso immobiliare.
In caso di accertato abuso edilizio, è esclusa la possibilità di una sanatoria parziale, sul presupposto che il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione a singole parti autonomamente considerate.
L’indicazione, nel provvedimento di diniego, della presenza di abusi che escludono la conformità dell’opera, anche se in parte relativi a porzioni di fabbricato non comprese nella relativa istanza e persino a fronte della riconosciuta astratta sanabilità di – soltanto – alcuni abusi, costituisce comunque motivazione sufficiente della reiezione della richiesta di conformità, senza che sussista un obbligo per il Comune di motivare analiticamente in ordine ad ogni singolo abuso.
Anche la Corte di cassazione penale ha chiarito che, in tema di reati urbanistici, non è ammissibile il rilascio di una concessione in sanatoria parziale, dovendo l’atto abilitativo postumo contemplare tutti gli interventi eseguiti nella loro integrità.
Post di Alberto Antico – avvocato
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