Author Archive for: SanVittore

L’ordinanza contingibile e urgente

27 Feb 2026
27 Febbraio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che il presupposto per l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti è la sussistenza e l’attualità del pericolo, cioè del rischio concreto di un danno grave e imminente per l’incolumità pubblica, a nulla rilevando che la situazione di pericolo sia nota da tempo. L’ordinanza extra ordinem costituisce infatti lo strumento eccezionale e derogatorio approntato dall’ordinamento per porre rimedio a una situazione improcrastinabile di pericolo per la sicurezza o l’ordine pubblico.

Ai fini dell’adozione di ordinanze contingibili e urgenti ex art. 54 TUEL, stante l’indispensabile celerità che caratterizza l’intervento, si può prescindere dalla verifica della responsabilità di un determinato evento dannoso provocato dal privato interessato.

La comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta per l’adozione di un’ordinanza ex art. 54 TUEL. Le regole procedimentali poste a presidio della partecipazione del privato, ex art. 7 l. 241/1990, si appalesano infatti incompatibili con l’urgenza di provvedere, anche in ragione della perdurante attualità dello stato di pericolo, che può aggravarsi con il trascorrere del tempo, a pena di svuotamento di effettività e particolare celerità cui la legge preordina l’istituto.

Post di Alberto Antico – avvocato

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L’appalto pubblico misto di lavori e servizi

27 Feb 2026
27 Febbraio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che nell’ipotesi in cui l’operatore economico, in riferimento a un appalto di servizi, offra dei lavori edili al fine di ottenere il punteggio premiale previsto dalla lex specialis di gara, si viene a configurare un contratto di tipo misto, con la conseguente necessità del possesso della qualificazione al riguardo imperativamente richiesta dalla normativa in materia di lavori pubblici.

La ratio dell’inderogabile disciplina richiamata a proposito della necessaria qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici non risiede tanto nella volontà di preservare la P.A. dai costi relativi a lavori inadeguati per tempi o qualità di realizzazione, quanto nell’esigenza di garantire le capacità realizzative e le competenze tecniche e professionali (ivi comprese le risorse umane, organiche all’impresa), che informa l’intero sistema di qualificazione degli operatori economici esecutori di lavori pubblici. Dette conclusioni valgono a maggior ragione nel vigore del d.lgs. 36/2023, che ha consacrato all’art. 1 il principio del risultato, da qualificare quale super-principio da applicare anche ai fini dell’interpretazione delle ulteriori diposizioni codicistiche, ai sensi del successivo art. 4, che impone vieppiù che gli operatori professionali siano in possesso della qualificazione prevista ex lege in relazione alle prestazioni oggetto di affidamento (anche ove, come nella fattispecie, relativa all’offerta di prestazioni – id est lavori – aggiuntive rispetto a quelle considerate come obbligatorie nella lex specialis), non potendosi tra l’altro interpretare il principio del risultato in maniera antitetica rispetto al principio di legalità.

In base all’art. 14, co. 18 d.lgs. 36/2023, l’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto, indipendentemente dalla rilevanza di dette prestazioni rispetto al complessivo oggetto dell’appalto. Detto regime convive con la previsione della prevalenza della prestazione principale, al fine di determinare le regole di aggiudicazione. Pertanto, negli appalti misti il concorrente deve essere qualificato per ogni prestazione contemplata dall’oggetto del contratto stesso, e quindi anche per le prestazioni di lavori, a prescindere dalla preponderanza, o no, di detta prestazione rispetto all’attività di servizi (rilevante invece per individuare la procedura applicabile).

Post di Alberto Antico – avvocato

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Avviso di rettifica a proposito del decreto sicurezza 2026

26 Feb 2026
26 Febbraio 2026

Con l’avviso pubblicato in G.U., Serie generale n. 46 del 25.02.2026, è stata comunicata una rettifica al testo del d.l. 23/2026, cd. decreto sicurezza 2026.
L’avviso è consultabile al link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-02-25&atto.codiceRedazionale=26A00990&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

Il coltivatore diretto

26 Feb 2026
26 Febbraio 2026

Il TAR Salerno ha affermato che per “coltivatore diretto” si intende il soggetto che coltiva il fondo col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia. Affinché possa essere conferita la qualifica in commento, secondo il dettame di cui all’art. 6 l. 203/1982, è necessario che l’attività agricola sia svolta in modo stabile e continuativo e che la forza lavorativa del coltivatore e della famiglia integri almeno un terzo delle necessità di coltivazione del fondo.
In altre parole, il coltivatore diretto è un imprenditore agricolo che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei terreni di cui è proprietario, affittuario, usufruttuario o enfiteuta, ossia che esercita l’attività in parola a titolo principale.

Post di Alberto Antico – avvocato

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L’agibilità di un immobile condonato

26 Feb 2026
26 Febbraio 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che, in tema di agibilità post condono, qualora l’immobile condonato non sia mai stato munito del certificato ex art. 35 l. 47/1985 e sia stato successivamente modificato – ad esempio mediante il cambio di destinazione d’uso o opere ulteriori – l’interessato può richiedere il rilascio del titolo mediante presentazione della segnalazione certificata di agibilità (senza rivolgersi all’ufficio condono).

Post di Alberto Antico – avvocato

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La decadenza del titolo edilizio dev’essere dichiarata da un provvedimento espresso

26 Feb 2026
26 Febbraio 2026

Il TAR Veneto ha affermato che la decadenza dal titolo edilizio, pur essendo un effetto che si produce ex lege per il decorrere del termine di tre anni dall’adozione del titolo edilizio, necessita di un provvedimento espresso per poter produrre effetti.

Sebbene la decadenza del permesso di costruire ai sensi dell’art. 15, co. 2 d.P.R. 380/2001 costituisca un effetto che discende dall’inutile decorso del termine di inizio e/o completamento dei lavori autorizzati, costituisce una condizione indispensabile affinché detto effetto diventi operativo l’adozione di un provvedimento formale da parte del competente organo comunale, ancorché meramente dichiarativo e con efficacia ex tunc: la ratio della necessaria intermediazione di un formale provvedimento amministrativo di carattere dichiarativo va ravvisata nell’esigenza di assicurare il contraddittorio con il privato in ordine all’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che giustificano la pronuncia stessa, in conformità coi principi generali di trasparenza e certezza giuridica ex artt. 1 e 2 l. 241/1990.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Standard urbanistici ed elementi della viabilitĂ 

26 Feb 2026
26 Febbraio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai fini del calcolo degli standard urbanistici ex art. 5, co. 1, n. 1 d.m. 1444/1968, le sedi viarie sono escluse dagli standard da cedere, in quanto rientranti nelle opere di urbanizzazione, ma non devono essere sottratte dalla superficie complessiva dell’insediamento su cui calcolare la percentuale minima (10%) di aree da destinare a standard.

La viabilità privata interna al lotto, non destinata alla circolazione pubblica, non può essere considerata spazio pubblico ex lege e non giustifica la riduzione della superficie complessiva dell’insediamento ai fini del calcolo degli standard urbanistici da monetizzare.

Le piazzole destinate a strutture mobili nell’ambito di una struttura ricettiva all’aria aperta non sono assimilabili a edifici di nuova realizzazione, ai fini dell’applicazione della normativa in materia di parcheggi pertinenziali e di esonero dal contributo di costruzione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Decreto sicurezza 2026

26 Feb 2026
26 Febbraio 2026

Con il d.l. 24 febbraio 2026, n. 23 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 45 del 24.02.2026), in vigore dal 25.02.2026, sono state approvate disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’Autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale.
Il decreto è consultabile al link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-02-24&atto.codiceRedazionale=26G00042&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

Soccorso e assistenza agli animali

26 Feb 2026
26 Febbraio 2026

Con il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 gennaio 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 45 del 24.02.2026), sono state approvate le indicazioni operative concernenti le attivitĂ  di protezione civile in materia di soccorso e assistenza agli animali.

Il decreto è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-02-24&atto.codiceRedazionale=26A00896&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

L’inibitoria tardiva della SCIA è inefficace (non solo illegittima)

25 Feb 2026
25 Febbraio 2026

Il T.A.R. Lazio ha statuito che, ai sensi dell’art. 2, c. 8 bis della l. n. 241/1990, l’inibitoria tardiva di una SCIA è inefficace ex lege, senza la necessità, per il privato, di adire il T.A.R. per far accertare tale improduttività di effetti. Il Collegio, infatti, con ampia ed articolata motivazione, illustra le ragioni giuridiche che militano in favore di tale conclusione. Ovviamente, rimane salvo il potere di inibitoria d’ufficio, ex art. 21 nonies della l. n. 241/1990, ricorrendone i presupposti di legge.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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