Ordinanza di demolizione e proprietario incolpevole
Il TAR Veneto ha affermato che un destinatario dell’obbligo di rimozione dell’abuso edilizio è anche il proprietario del bene, ancorché non responsabile (cfr. art. 31, co. 2 d.P.R. 380/2001).
L’ordine di demolizione ha come destinatario non solo il responsabile dell’abuso, ma anche l’attuale proprietario del bene rimasto estraneo ai fatti, salva la facoltà del medesimo di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa.
La demolizione può essere ingiunta al proprietario non in forza di una sua responsabilità effettiva o presunta nella commissione dell’illecito edilizio, ma in ragione del suo rapporto materiale con la res che lo rende, agli occhi del legislatore, responsabile dell’eliminazione dell’abuso commesso da altri.
Post di Alberto Antico – avvocato

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