L'Assessorato alla Pianificazione e Tutela del Territorio del Comune di Spinea, in collaborazione con KairosForma, organizza i seguenti due webinar nel mese di maggio 2026 :
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato l’illegittimità dell’ordinanza adottata ai sensi dell’art. 30 d.P.R. 380/2001 senza la previa comunicazione di avvio del procedimento, poiché l’accertamento della lottizzazione abusiva implica valutazioni complesse e non automatiche e la natura vincolata del potere non esonera dall’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, salvo comprovate ragioni di urgenza.
In materia di lottizzazione abusiva, è illegittima l’applicazione dell’esito ablatorio in modo automatico e indifferenziato nei confronti dell’acquirente sopravvenuto, poiché, pur fondandosi l’accertamento su indici oggettivi, la P.A. è tenuta a svolgere un’istruttoria effettiva e a fornire una motivazione che dia conto delle ragioni di prevalenza dell’interesse pubblico sull’affidamento e sulla posizione concreta del destinatario, soprattutto in presenza di vicende risalenti e di una circolazione giuridica formalizzata e consolidata.
È illegittima l’applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative per la lottizzazione abusiva, quando la condotta tipizzata risulti già esaurita, non essendo la mera permanenza degli effetti idonea a differire il momento consumativo dell’illecito, salvo che la P.A. accerti in modo effettivo e non presuntivo la protrazione degli atti tipici oltre l’entrata in vigore della disciplina sopravvenuta.
È viziata per contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione l’azione amministrativa che, dopo aver tollerato e in parte normalizzato un insediamento mediante sanatorie e strumenti di recupero edilizio, continui a fondare la contestazione di lottizzazione abusiva su una qualificazione urbanistica meramente formale (nella specie, zona agricola), senza raccordarla con la realtà insediativa consolidata e con il doveroso riordino urbanistico dei nuclei sanati.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che l’obbligo di previa autorizzazione amministrativa per l’esecuzione di opere nell’alveo dei corsi d’acqua pubblici, sancito dall’art. 93 r.d. 523/1904, vige ininterrottamente dalla data di emanazione della norma; ne consegue che, ai fini della legittimità di un manufatto (nella specie, una passerella), è del tutto irrilevante che l’opera sia stata realizzata in epoca antecedente al 1967, atteso che tale datazione può assumere rilievo solo ai fini della regolarità urbanistica, ma non esime dal rispetto della disciplina di polizia idraulica applicabile sin dal 1904.
Il provvedimento di riduzione in pristino adottato ai sensi dell’art. 378 l. 2248/1865, All. F, configura un’ipotesi di autotutela possessoria e non una sanzione in senso stretto; pertanto, esso trova il proprio presupposto esclusivamente nella necessità di ripristinare le condizioni di sicurezza e il regolare deflusso del corso d’acqua, potendo essere legittimamente indirizzato al proprietario attuale del terreno anche qualora quest’ultimo non sia l’autore materiale o il committente dell’abuso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in materia di vigilanza edilizia, l’obbligo del Comune non si esaurisce nell’adozione dell’ordinanza repressiva dell’abuso, ma comprende anche il dovere di verificarne l’effettiva ottemperanza e, in caso di inadempimento, di attivare i conseguenti poteri sanzionatori fino all’esecuzione d’ufficio, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001.
In una fattispecie relativa alla mancata esecuzione di ordinanze di demolizione e di ripristino di opere idrauliche abusive (nella specie, di intubazione e vasche di sedimentazione non conformi, non manutenute e implicanti rischi idraulici) incidenti su un fondo confinante, il proprietario limitrofo, in ragione della vicinitas, è legittimato a sollecitare l’esercizio di tali poteri e ad agire avverso l’inerzia della P.A., il quale integra un silenzio-inadempimento sindacabile in sede giurisdizionale, trattandosi di un’attività vincolata non implicante valutazioni discrezionali.
Post di Alberto Antico – avvocato
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La Corte di cassazione, Sezione III penale, ha affermato che, a seguito della novellazione dell’art. 256, co. 1 del codice dell’ambiente ad opera del d.l. 116/2025, come convertito dalla l. 147/2025, le condotte di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, poste in essere in assenza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, integrano, se i rifiuti hanno natura pericolosa, un’autonoma fattispecie delittuosa.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità dell’annullamento della delibera regionale di approvazione del piano di dimensionamento scolastico, disposto dal Giudice di prime cure per difetto di motivazione, qualora, pur trattandosi di un atto amministrativo generale non soggetto in via ordinaria all’obbligo motivazionale ex art. 3, co. 2 e art. 13 l. 241/1990, la decisione si ponga in difformità rispetto alle proposte e/o pareri degli enti coinvolti, senza esplicitare, neppure sinteticamente, le ragioni della scelta adottata.
Con il d.l. 30 aprile 2026, n. 62 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 99 del 29.04.2026), in vigore dal 01.05.2026, sono state approvate disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale.
Con il d.l. 30 aprile 2026, n. 63 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 99 del 29.04.2026), in vigore dal 01.05.2026, sono state approvate disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.
Il TAR Veneto ha affermato che lo spianamento di terra non autorizzato, il movimento di terra e il terrapieno, comportante una modifica della conformazione dell’area, integrano una trasformazione urbanistica e determinano un’alterazione permanente dell’assetto del territorio, da qualificarsi, in quanto tale, come intervento di nuova costruzione, subordinato al previo rilascio del permesso di costruire.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, pur avendo i silos un innegabile nesso funzionale con l’attività di un’azienda agricola, essi comportano un ingombro volumetrico, per di più assolutamente rilevante, con una propria individualità fisica e una propria conformazione strutturale, che non è neppure parte integrante o costitutiva di altro fabbricato, sicché sono forniti di un autonomo valore di mercato e la loro cubatura denota senza possibilità di smentita una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede. Pertanto, la loro edificazione richiede un PdC.
Post di Alberto Antico – avvocato
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