Il TAR Veneto, dopo aver offerto una pregevole disamina delle fattispecie di lottizzazione abusiva, ha annullato un’ordinanza comunale di contestazione ai privati di tale illecito, in quanto la previa comunicazione di avvio del procedimento, oltre a essere stata indirizzata ad un solo cittadino, non contestava l’esistenza di una lottizzazione abusiva, ma soltanto un’attività edificatoria sine titulo.
Nonostante si sia al cospetto di un’attività vincolata per il Comune, non si può trascurare la complessità fattuale e giuridica alla base del provvedimento previsto dall’art. 30 d.P.R. 380/2001, rispetto alla quale l’apporto partecipativo del privato ben può rivelarsi non solo utile, ma altresì idoneo a portare ad una differente valutazione della P.A.
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Nel caso di specie, il Comune disponeva la concessione dell’immobile e dell’area di alcuni impianti sportivi inglobati in una lottizzazione, con contestuale approvazione del progetto definitivo ed esecutivo per gli interventi di riqualificazione.
Un privato lottizzante lamentava che il provvedimento avrebbe illegittimamente aumentato il valore del contratto di concessione in misura superiore al 50% dell’importo originario dell’affidamento, in violazione dell’art. 106 d.lgs. 50/2016.
Il TAR Veneto ha affermato che il privato, non essendo un operatore del settore, non rivestiva alcuna posizione giuridica qualificata rispetto alle vicende del contratto di concessione dell’immobile. La norma invocata è posta a presidio del principio di parità di trattamento degli operatori economici, i quali (soli) avrebbero potuto partecipare alla procedura ad evidenza pubblica, laddove posti a conoscenza delle nuove condizioni oggetto del contratto.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che nel giudizio elettorale, la verifica dell’incidenza potenziale dell’illegittima ammissione di un candidato non può essere limitata ai soli risultati del ballottaggio, ma deve estendersi necessariamente anche all’esito del primo turno. L’esclusione del candidato può incidere anche sulla presentazione delle liste a lui collegate, in ragione dell’inscindibile legame tra candidatura a Sindaco e liste collegate.
Se il candidato escluso in modo illegittimo ha ottenuto al primo turno voti superiori allo scarto tra i due candidati poi ammessi al ballottaggio, tali voti potrebbero aver modificato sia l’accesso al secondo turno sia l’esito finale delle elezioni, pertanto è erroneo un esame atomistico del solo ballottaggio.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che una parziale omessa comunicazione nell’avviso ex art. 92, co. 2-bis d.lgs. 159/2011 di circostanze a valenza indiziaria poi valorizzate dalla prefettura nel provvedimento di definizione del procedimento interdittivo può costituire violazione della richiamata norma, suscettibile pertanto di portare all’annullamento dell’atto. A fronte di detta omissione non è applicabile la sanatoria giurisprudenziale di cui all’art. 21-octies, co. 2 l. 241/1990, non avendo il provvedimento di informazione antimafia carattere vincolato, con conseguente inapplicabilità della prima parte di tale disposto, e non essendo nemmeno applicabile la seconda parte, in quanto detto avviso non è una comunicazione di avvio del procedimento, imponendo al prefetto l’obbligo del necessario confronto con il potenziale destinatario della informazione interdittiva solo dopo che il procedimento preordinato all’adozione del provvedimento finale sia stato avviato e, in massima parte, istruito.
L’obbligo di invio della comunicazione preventiva di cui all’art. 92, co. 2-bis d.lgs. 159/2011 sussiste anche in ipotesi di rinnovo dell’informazione interdittiva, laddove non si sia in presenza di un mero rinnovo in sede di aggiornamento di una precedente interdittiva, ma – in sostanza – di una nuova richiesta di iscrizione alla white list, a seguito della conclusione di un periodo di prevenzione collaborativa, a fronte della quale la P.A. è certamente tenuta a esaminare le eventuali circostanze sopravvenute che potrebbero indurla a ritenere venuto meno il rischio di condizionamento.
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Il TAR Roma ha affermato che, in materia di ammonimento per violenza domestica, alla luce di un’interpretazione letterale, sistematica e anche logica dell’art. 3 d.l. 93/2013, come convertito dalla l. 119/2013, diversamente da quanto accade per l’ammonimento per atti persecutori (cd. stalking) di cui all’art. 8 d.l. 11/2009, come convertito dalla l. 38/2009, non vi è un rapporto di incompatibilità unilaterale tra la querela della vittima e la richiesta di ammonimento.
Nell’ammonimento per violenza domestica, in altri termini, i due strumenti a tutela della potenziale vittima, quello amministrativo e quello penale, potrebbero essere attivati congiuntamente dalla persona offesa e avere, fondandosi su presupposti diversi, pure esiti differenti.
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Il TAR Veneto ha affermato che le norme in materia di distanze tra edifici, siano esse previste dal codice civile o da strumenti urbanistici locali, hanno carattere pubblicistico e sono finalizzate alla tutela di interessi generali, in quanto norma imperativa volta a predeterminare in via generale le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza.
Essendo le norme sulle distanze tra fabbricati inderogabili e tese al rispetto di principi fondamentali in termini di salubrità, il diniego di sanatoria emesso dal Comune per la loro violazione risulta essere vincolato e non richiede una specifica motivazione, né un’espressa comparazione tra gli interessi pubblico e privato in gioco.
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Il TAR Veneto ne ha offerto una pregevole ricognizione, in particolare quanto alle distanze.
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Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che il provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) ha un’efficacia temporale predefinita (di norma quinquennale) finalizzata alla realizzazione del progetto. Decorso tale termine senza che l’impianto sia stato autorizzato o realizzato, la VIA deve essere reiterata. La natura ancillare della VIA rispetto alla concessione di derivazione (che può avere durata trentennale) non ne comporta l’estensione automatica della validità per l’intera durata della concessione stessa: l’interesse alla rivalutazione degli impatti ambientali, in attuazione del principio di precauzione, prevale sulla stabilità del titolo concessorio qualora il progetto non sia ancora stato messo in esercizio.
Ne consegue che è legittima la revoca della concessione di derivazione d’acqua pubblica, anche se già rilasciata, per incompatibilità ambientale sopravvenuta dell’uso della risorsa con gli obiettivi di qualità e tutela del corpo idrico. Tale incompatibilità può essere validamente rilevata attraverso l’applicazione di nuove metodologie di valutazione tecnica (come la Metodologia ERA) previste dalle direttive di distretto, che prevalgono sulle valutazioni effettuate al momento del rilascio originario della concessione, se l’impianto non è stato ancora realizzato.
Il TAR Palermo ha affermato che, in materia di contributi, finanziamenti, agevolazioni e altre erogazioni pubbliche, l’informazione antimafia interdittiva integra la condizione risolutiva prevista dall’art. 92, co. 3 d.lgs. 159/2011, che determina ipso iure la decadenza dei benefici già erogati e l’obbligo di recupero degli importi corrisposti. Non può al riguardo configurarsi alcun legittimo affidamento in capo al beneficiario, in quanto l’interdittiva costituisce accertamento tardivo dell’incapacità del soggetto ad essere parte del rapporto con la P.A., che, laddove previamente accertata, avrebbe escluso sin dal principio l’adozione del provvedimento emanato.
Il rapporto instaurato tra la P.A. e il privato ancora sprovvisto di informazione antimafia ha natura precaria: gli atti che comportano l’erogazione di contributi, finanziamenti, agevolazioni e altre erogazioni pubbliche hanno effetti fisiologicamente provvisori. Il provvedimento di decadenza e di recupero delle somme già erogate non costituisce quindi esercizio di un potere di secondo grado, espressione di autotutela amministrativa, ma un mero atto ricognitivo dell’avverarsi della condizione risolutiva prevista dall’art. 92 cit., estraneo all’ambito applicativo dell’art. 21‑nonies l. 241/1990.
Il decorso del termine annuale di validità dell’informazione antimafia interdittiva previsto dall’art. 86, co. 2 d.lgs. 159/2011 non ne determina la cessazione degli effetti, in quanto la P.A. è tenuta ad emettere un provvedimento di segno contrario soltanto laddove emergano elementi nuovi idonei a superare le circostanze di pericolo che hanno originato la precedente misura. L’eventuale informazione liberatoria sopravvenuta opera quindi con efficacia ex nunc e non può incidere su contributi per i quali sia già intervenuto un provvedimento di decadenza e di recupero, comportando il venir meno dell’incapacità dell’impresa a intrattenere rapporti con la P.A. solo per l’avvenire.
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13-bis, co. 1-bis d.l. 14/2017, come convertito dalla l. 48/2017, nella parte in cui non prevede che in relazione al provvedimento del Questore ivi stabilito si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 6, co. 3 e 4 l. 401/1989.
La Corte ha stabilito che non è incostituzionale il divieto di accesso a specifici pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento (cd. DASPO antirissa), previsto dal comma 1 art. cit.; mentre è necessaria, in conformità all’art. 13 Cost., la convalida dell’autorità giudiziaria per la forma aggravata della medesima misura di cui al comma 1-bis colpito da incostituzionalità (cd. DASPO antirissa aggravato o provinciale), che estende il divieto all’intero ambito provinciale.
Il divieto di accesso, da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, limitato a luoghi specificamente individuati, collegati a fatti commessi o a frequentazioni rilevanti, non determina un sacrificio quantitativamente idoneo ad incidere sulla libertà personale, poiché il destinatario del provvedimento è libero di frequentare altri esercizi pubblici, rimanendo così in grado di mantenere relazioni sociali al di fuori degli specifici locali oggetto del divieto. In questo quadro, il legislatore può quindi legittimamente affidare all’autorità di pubblica sicurezza l’adozione del DASPO antirissa nel rispetto del principio di proporzionalità.
Invece, l’estensione del divieto potenzialmente a tutti i pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento dell’intero territorio provinciale, l’indeterminatezza della misura che si estende anche agli spazi circostanti ai locali, la possibile incidenza sul luogo di dimora abituale del prevenuto, unitamente alla durata della misura e al regime sanzionatorio previsto in caso di violazione, comportano un’afflittività tale da configurare una restrizione della libertà personale: per l’effetto, tale provvedimento del Questore dev’essere sottoposto alla convalida dell’autorità giudiziaria.
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