15 Aprile 2020
Il TAR Veneto, recentemente, ha ribadito che, in ipotesi di diniego di autorizzazione paesaggistica, la Soprintendenza deve dimostrare di aver valutato (e, dunque, ne deve dare segno nella relativa motivazione) l’intervento e il manufatto oggetto, il contesto tutelato e il rapporto tra il manufatto e il contesto, che giustifica il diniego.
Peraltro, in presenza di vincolo solamente paesaggistico, la valutazione deve essere fatta considerando il quadro d’insieme del paesaggio, e l’eventuale compatibilità non può essere esclusa solamente sulla base del fatto che l’innovazione oggetto d’intervento sarebbe visibile anche su scala più ampia.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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