Il Consiglio di Stato ha affermato che, in materia di autorizzazione paesaggistica, la relazione paesaggistica redatta ai sensi del d.P.C.M. 12 dicembre 2005 non può essere limitata alla sola porzione di area materialmente interessata dall’intervento, ma deve rappresentare e considerare anche i beni culturali ricadenti nell’area vincolata e nel relativo “adeguato intorno”, desunto dal rapporto di intervisibilità esistente. Pertanto, la mancata indicazione di tali beni e della loro possibile interferenza visiva integra un difetto di istruttoria e comporta l’illegittimità dell’autorizzazione paesaggistica, a prescindere dall’esistenza di un autonomo vincolo indiretto sul bene culturale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 12, co. 3, II periodo d.lgs. 220/2002, in forza della sent. Corte cost. n. 116/2025, è illegittimo il provvedimento di scioglimento per atto dell’autorità di una cooperativa che si sia sottratta alla vigilanza, dovendo la P.A. in tal caso limitarsi all’esercizio del potere vincolato di nomina di un commissario ex art. 2545-sexiesdecies c.c.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che l’errore di diritto sull’interpretazione di una norma euro-unitaria può assumere rilievo esimente solo quando ricorra un’oggettiva e insuperabile oscurità del precetto, da valutarsi secondo parametri oggettivi (puri o misti), non essendo sufficiente la mera novità della questione interpretativa, la mancanza di linee guida o l’assenza, al momento dei fatti, di una pronuncia della Corte di giustizia dell’UE, le cui sentenze hanno natura dichiarativa ed efficacia retroattiva, sicché l’interpretazione autentica del diritto comunitario non fonda di per sé la scusabilità dell’errore, specie in capo a operatori qualificati tenuti a un elevato standard di diligenza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 giugno 2026 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 161 del 14.07.2026), è stato prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17 e 18 aprile 2025 nel territorio dei Comuni di Arzignano, Brogliano, Cornedo Vicentino, Recoaro Terme, Trissino e Valdagno della Provincia di Vicenza. La delibera è consultabile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio/home?dataPubblicazioneGazzetta=2026-07-14&numeroGazzetta=161.
Il TAR Veneto ha commentato il d.m. Beni e attività culturali 28 marzo 2008, n. 114, recante le Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale, le quali si pongono a corollario delle previsioni normative di cui agli artt. 4 e 5 l. 13/1989.
Le citate linee guida ricostruiscono l’evoluzione della normativa italiana sulle barriere architettoniche, evidenziando che il rispetto delle relative disposizioni costituisce un obbligo per progettisti e Amministrazioni. In tale ambito, viene sottolineato il passaggio da un approccio meramente prescrittivo a uno prestazionale, che consente anche soluzioni alternative purché equivalenti o migliorative sul piano dell’accessibilità. Significativo è lo spirito che le connota, secondo cui anche gli edifici vincolati devono rispettare le regole sull’accessibilità. In sostanza, il diniego dell’autorizzazione è ammesso solo in presenza di un serio pregiudizio per il bene culturale e deve essere adeguatamente motivato, tenendo conto anche delle soluzioni alternative prospettate.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, una società acquistava, in forza di una procedura concorsuale ad evidenza pubblica e a prezzo agevolato (ben inferiore al suo valore venale), un lotto edificabile all’interno di un’area destinata a Piano per insediamenti produttivi (PIP) ex art. 27 l. 865/1971, con specifici vincoli di destinazione e di utilizzo.
Una volta scaduto il PIP, la società ricorrente sosteneva di avere la legittima facoltà di disattendere tutti i vincoli e le specifiche destinazioni e limitazioni d’uso, ancorché previste pure nell’atto d’acquisto quali obbligazioni della parte.
Il TAR Veneto, dopo aver offerto una pregevole ricostruzione della ratio di un PIP, ha dissentito.
Laddove si accogliesse la tesi della società, che vorrebbe veder totalmente “liberalizzati” i terreni così acquistati, la stessa realizzerebbe un’ingiusta locupletazione derivante dall’aver acquisito un terreno a prezzo “politico”, sul presupposto di realizzare un proprio intervento industriale, per poi invece rivenderlo a terzi a valori di mercato, ben superiori al corrispettivo originariamente pagato.
L’efficacia decennale del PIP involge esclusivamente il procedimento espropriativo e non anche la destinazione d’uso delle aree, che rimangono pienamente operanti sino alla approvazione di un nuovo strumento di pianificazione urbanistica. Ciò comporta che legittimamente il Comune respinge un’istanza di retrocessione parziale a fronte del mancato utilizzo dell’area nel termine di decadenza decennale, non ricollegandosi al mancato utilizzo il riscontro immediato di una declinazione dell’interesse pubblico alla servibilità dell’area medesima. A maggior ragione si deve riconoscere che per quelle aree – comprese nell’ambito delle assegnazioni agevolate e già così trasferite a terzi – non sia possibile sottrarsi ai vincoli di destinazione e di circolazione previsti dal piano regolatore, dal PUA, dai bandi e dallo stesso atto d’acquisizione.
Né può dirsi che alla scadenza della convenzione di lottizzazione consegua una liberalizzazione generalizzata dalle prescrizioni urbanistiche: le stesse convenzioni (o analoghi accordi di pianificazione) sopravvivono, per il loro contenuto obbligatorio, anche oltre il termine di scadenza e le parti (in specie il Comune) possono richiedere agli obbligati l’adempimento degli impegni assunti con la convenzione, come ad esempio la realizzazione di opere di urbanizzazione. Inoltre, la scadenza della convenzione non influisce sulla validità delle prescrizioni del piano di lottizzazione, che rimangono in vigore per la conformazione della proprietà privata.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che, mentre l’art. 146, comma 8 del d.lgs.42/2004, che disciplina il procedimento ordinario di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, dispone che "Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo10-bis della l. 7 agosto 1990 n. 241", una corrispondente prescrizione non è contenuta nel successivo art. 167, che disciplina le autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che affinchè la violazione dell’art. 10 bis della legge 241/1990 determini l’illegittimità del provvedimento finale è necessario che colui che la invoca in giudizio non si limiti a denunciare la lesione delle garanzie partecipative, ma indichi anche gli elementi che, utilmente dedotti nel corso dell’istruttoria procedimentale, avrebbero determinato un diverso esito del procedimento.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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In un caso nel quale si discuteva della convalida da parte del sindaco di un provvedimento in materia di rifiuti emesso da un funzionario incompetente, il TAR Veneto ricorda in quali leggi è previsto il potere di convalida dell'atto amministrativo illegittimo.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che il mero indebitamento previdenziale dell’impresa ausiliaria, in assenza delle condizioni tassative di crisi o dissesto strutturale indicate dall’art. 94, co. 5, lett. d d.lgs. 36/2023 (liquidazione giudiziale, concordato preventivo, ecc.), non può fondare l’esclusione dell’operatore, ostandovi il principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dal precedente art. 10, co. 2.
Post di Alberto Antico – avvocato
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