16 Aprile 2026
Nel caso di specie, una Signora beneficiava dell’esenzione dal contributo di costruzione dovuto per l’intervento di ampliamento ai sensi del Piano casa. In conformità a quanto previsto dalla normativa, l’esenzione era espressamente subordinata, nel PdC, alla prescrizione per cui, dopo la presentazione dell’agibilità, la Signora avrebbe dovuto trasferire la residenza presso l’immobile di intervento, e ivi mantenerla almeno per i 42 mesi successivi all’agibilità. Il mancato rispetto di tale condizione avrebbe comportato il versamento del contributo di costruzione, maggiorati degli interessi legali.
La Signora decedeva prima dell’ultimazione dei lavori. Il figlio-erede comunicava tempestivamente al Comune, contestualmente alla fine lavori e alla S.C. agibilità, la sua intenzione di pagare integralmente il contributo di costruzione, non possedendo i requisiti per beneficiare dell’esenzione.
Il Comune, però, esigeva anche la penale prevista dall’art. 7, co. 2-bis l.r. Veneto 14/2009, pari al contributo di costruzione maggiorato del 200% per i Comuni turistici, nel caso in cui il soggetto che abbia ottenuto la riduzione o l’esenzione del contributo di costruzione vìoli l’obbligo di stabilire e mantenere la residenza nell’immobile oggetto di intervento.
Il TAR Veneto ha dichiarato illegittima la richiesta della penale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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