Lex specialis e requisiti
Il T.A.R. Trento, dopo aver ricordato come deve essere interpretata la lex specialis, stabilisce il divieto di commistione tra requisiti di partecipazione e di esecuzione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. Trento, dopo aver ricordato come deve essere interpretata la lex specialis, stabilisce il divieto di commistione tra requisiti di partecipazione e di esecuzione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto ricorda che l’installazione di un palancolato in metallo (è una barriera infissa nel terreno) di quasi 150 m di lunghezza, realizzato quattro anni prima e mai rimosso, rappresenta una stabile modificazione del territorio, e che quindi non può certamente essere definito un’opera precaria. È richiesto pertanto un titolo edilizio e, se si inserisce in un’area sottoposta a vincolo, anche il parere dell’Autorità preposta alla sua tutela.
Peraltro, afferma ancora il TAR, è inconferente la presunta necessità dell’installazione dell’opera al fine di preservare il fondo, in quanto – nel caso di specie – nulla impediva la presentazione di un diverso progetto, più compatibile a livello urbanistico-edilizio e ambientale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Piemonte afferma che gli esposti non rientrano tra gli atti ostensibili mediante accesso: in particolare, poiché l’art. 22 l. n. 241/1990 richiede un interesse diretto, concreto ed attuale all’ostensione del singolo documento, che nel caso degli esposti non sussiste (in quanto fungono da atti di impulso, cui segue l’istruttoria amministrativa vera e propria: si pongono quindi al di fuori del procedimento).
Aggiunge anche il G.A. che, ai sensi della disciplina regolamentare adottata in vigenza della precedente formulazione dell’art. 24, co. 4, e mai successivamente modificata (il relativo d.m. veniva fatto salvo in via transitoria dal Regolamento per l’accesso del 2006), gli esposti risulterebbero essere esclusi tout court dall’accesso agli atti. Questo, secondo il TAR, costituirebbe il miglior bilanciamento tra tutela della riservatezza del segnalante e i principi di responsabilità e trasparenza dell’Amministrazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il T.A.R. ricorda i presupposti che devono sussistere per poter disporre la rimessione in termini per errore scusabile.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
A seguito dell'approvazione del Senato, il decreto legge Infrastrutture e trasporti n. 121/2021 è stato convertito in legge 9 novembre 2021 n. 156 (G.U. Serie Generale n. 267 del 09.11.2021), in vigore da oggi, 10 novembre 2021.
Esaminiamo, in particolare, le modifiche al Codice della Strada
Post di Diego Giraldo – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che il frazionamento di un’unità immobiliare, in quanto intervento non valutabile in termini di superficie o volume, è condonabile; e questo a prescindere dal fatto che lo stesso sia qualificabile come “manutenzione straordinaria”.
Il n. 6 dell’allegato 1 del d.l. n. 269/2003, infatti, permette il condono di due diverse e autonome tipologie di interventi: da una parte, delle opere di manutenzione straordinaria, dall’altra delle opere o modalità di esecuzione “non valutabili in termini di superficie o di volume”.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto sottolinea che la mancata impugnazione degli strumenti urbanistici successivi a quello oggetto del ricorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse e, quindi l’improcedibilità del giudizio. Ciò vale anche nell’ipotesi in cui le prescrizioni impugnate siano rimaste identiche, in quanto il nuovo strumento urbanistico, approvato a seguito di importante istruttoria, non può mai essere considerato un atto meramente confermativo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto dichiara inammissibile il gravame, per carenza d’interesse della ricorrente, in quanto la stessa contesta un intervento che è stato realizzato in primis sfruttando una possibilità di ampliamento riconosciuta, tramite variante urbanistica ex art. 126, L.R. Veneto 61/1985; in secundis con l’approvazione di una puntuale scheda tecnica, in favore di uno specifico stabilimento industriale, in terziis la ricorrente non avrebbe in alcun modo potuto sfruttare la volumetria utilizzata ai fini dell’ampliamento ittico per effettuare interventi di diversa natura sui terreni nella relativa titolarità. Ne deriva, pertanto, che un’eventuale annullamento non procurerebbe alcuna utilità alla società ricorrente.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
Il TAR Veneto sottolinea che l’innalzamento di 0,23 cm di un manufatto sito in area sottoposta a vincolo comporta, alla luce della disciplina di cui alla l. R.V. n. 21/2004, il diniego dell’istanza di condono, trattandosi di un’opera valutabile in termini di volume. Non è infatti rilevante il fine di coibentazione dell’innalzamento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il T.A.R. Milano, seppure con precipuo riferimento alla normativa regionale, afferma che il cambio d’uso (con o senza opere) in contrasto con la vigente normativa urbanistico-edilizia non può essere sanzionato esclusivamente con la pena pecuniaria, ma con quella ripristinatoria.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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