Esiste un potere di recesso dalle convenzioni urbanistiche in capo al curatore fallimentare?
Il TAR Veneto evidenzia che la disciplina di cui all’art. 72 l. fall., che prevede il diritto potestativo del curatore fallimentare di scegliere quali contratti proseguire e quali no, non è applicabile alle convenzioni urbanistiche.
Queste ultime sono infatti regolatrici di assetti urbanistici e sostitutive dei relativi strumenti, per cui i principii civilistici (incluso il citato potere del curatore) sono ad esse applicabili solo in quanto compatibili. E in via generale non si ritiene che l’interesse della massa creditoria – tutelato dal fallimento – possa prevalere su quello pubblico alla cui realizzazione mira la convenzione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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