Offerta ed errore materiale
Il T.A.R. stabilisce quando un’offerta è affetto da un mero errore materiale emendabile senza alterare la par condicio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. stabilisce quando un’offerta è affetto da un mero errore materiale emendabile senza alterare la par condicio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto ricorda alcuni principii in materia di piani di recupero: in particolare, trattandosi di disciplina urbanistica, possono essere motivati anche solo facendo riferimento ai criteri generali che hanno ispirato il PRG; inoltre, possono avere ad oggetto non solo il (la maggior parte delle volte visibile) recupero edilizio, ma anche il recupero urbanistico, che ben potrebbe richiedere la demolizione con ricostruzione di interi immobili siti nell’area del PdR.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Un Comune ha emanato un’ordinanza per prescrivere a chiunque eserciti attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in caso di manifestazione su suolo pubblico, di utilizzare oggetti (come piatti, bicchieri ecc.) in materiale biodegradabile o compostabile. Lo scopo dichiarato è la riduzione dei rifiuti di plastica inquinanti.
Il TAR Veneto ha annullato l’ordinanza per carenza di potere, poiché ad oggi non esiste una norma di legge che consenta ai Comuni di emanare un simile ordine (né l’ordinanza faceva riferimento all’art. 50 TUEL).
Il Comune insomma è stato troppo “solerte” nell’eseguire la Strategia Europea per la plastica adottata il 16 gennaio 2018 dalla Commissione Europea al fine di rendere riciclabili tutti gli imballaggi in plastica nell’UE entro l’anno 2030, nonché la “plenaria” del Parlamento europeo del 27 marzo 2019, che ha approvato definitivamente il divieto di utilizzare oggetti in plastica monouso a partire dall’anno 2021.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il T.A.R. Veneto si esosfera sul rapporto sussistenza tra l’onere di impugnare tempestivamente l’aggiudicazione altrui e la necessità di esperire un’istanza di acceso agli atti per evitare di svolgere un ricorso cd. al buio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Allo stato attuale, in materia di proroga dei titoli edilizi connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19, sussistono due differenti disposizioni normative che, da un lato, hanno un ambito applicativo diversificato e, dall’altro lato, permettono una divergente durata della proroga.
L’art. 103, c. 2, del. d.l. n. 18/2020 conv. in l. 27/2020 recita: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validita' per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attivita', alle segnalazioni certificate di agibilita', nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
La norma, quindi, si riferisce a tutti i titoli abilitativi in scadenza tra il 31.01.2020 e la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi fissata al 30.04.2021) e prevede che tali atti conservino la loro efficacia sino ai novanta gironi successivi, ovvero sino al 29.07.2021.
Si tratta di una proroga ex lege, dato che non richiede un’espressa istanza, nonché generale, perché concerne i PdC, ma anche le SCIA e le autorizzazioni paesaggistiche.
L’art. 10, c. 4 del d.l. n. 76/2010 conv. in l. n. 120/2020, invece, recita: “Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del presente comma, sono prorogati rispettivamente di un anno e di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche ai permessi di costruire per i quali l’amministrazione competente abbia già accordato una proroga ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.
Tale norma si riferisce ai PdC che formatisi entro il 31.12.2020 e che non siano né decaduti né in contrasto con nuove previsioni urbanistiche adottate e/o approvate: in tal caso, i termini di inizio e di fine lavori sono prorogati, rispettivamente, di uno e tre anni, purché ci sia un’espressa istanza in tal senso.
Analoga previsione è prevista per la SCIA cd. semplice e per quella alternativa al PdC.
Quindi, si tratta di una proroga che richiede un’istanza espressa del privato e che concerne solo alcuni PdC e/o SCIA.
In tal caso, tuttavia, la proroga concessa è notevolmente maggiore di quella prevista dall’art. 103, c. 2.
In definitiva, trattasi di due proroghe distinte, con presupposti differenti e che producono effetti non analoghi.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto ha offerto principi utili in materia, a partire dall’art. 167, co. 4 d.lgs. 42/2004: in particolare, l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica può riguardare esclusivamente quei lavori che, seppur realizzati in assenza o difformità dalla relativa autorizzazione, non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il TAR Veneto ricorda che anche i Piani d’Area possono regolamentare l’attività estrattiva delle cave, non essendo quest’ultima disciplinata solamente dalle norme regionali di cui alla l. R.V. n. 44/1982. Dichiara infatti il TAR che, in assenza della disciplina espressamente prevista dalla legge regionale, non si può privare di qualsiasi valore gli strumenti urbanistici (Piani d’Area e/o PRG) che hanno comunque il fine di tutelare l’ambiente e il territorio
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il Consiglio di Stato ricorda in quali limiti è possibile intervenire sugli edifici esistenti all’interno della fascia di rispetto cimiteriale.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
L'avv. Stefano Bigolaro, che sentitamente ringraziamo, ci invia un articolo, che volentieri pubblichiamo, che si occupa della necessità di coordinare meglio gli incentivi fiscali (bonus e superbonus) con la normativa edilizia e urbanistica.
Indispensabile coniugare ripresa economica e attività edificatoria
La "delerezione" è un istituto poco noto, ma molto importante, che può venire in rilievo quando occorre bonificare un sito inquinato e la società responsabile è fallita.
In caso di derelezione ai sensi dell’art. 104 ter del R.D. n. 267/1942 (cd. legge fallimentare), ovvero di restituzione fisica e giuridica dei beni mobili e/o immobili alla società fallita, su proposta del comitato dei creditori ed autorizzazione del Giudice fallimentare, gli obblighi di bonifica non spettano più alla curatela fallimentare, ma direttamente alla società in persona dei rappresentanti legali e/o soci, a seconda della compagnie societaria.
Poi, come faccia una società fallita e senza risorse a bonificare un sito inquinato, lo sa solo il legislatore.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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