L’ha spiegata il TAR Sardegna: la questione ha il suo peso, perché il portierato è ad oggi un’attività liberalizzata, mentre la vigilanza privata richiede la licenza del Prefetto ex art. 134 TULPS, altrimenti si commette un illecito amministrativo e un reato.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’ordinanza del TAR Veneto, n. 1166/2018 (nel Registro ordinanze della Corte costituzionale, è la n. 96/2019), che solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 64 l.r. Veneto 30/2016 nella parte in cui, con norma di interpretazione autentica del Piano Casa, permette di derogare alle distanze dai confini.
Dalla pubblicazione dell’ordinanza si apre un termine 20 giorni per la costituzione in giudizio delle parti: poi, bisognerà attendere l’udienza di discussione e, infine, la decisione della Corte.
Se la norma dovesse essere dichiarata incostituzionale, è da capire la sorte degli immobili già costruiti in deroga alle distanze dai confini: il vicino potrà chiedere al TAR l’annullamento del titolo edilizio e/o al Tribunale l’arretramento?
Per la verità, la Corte nel tempo ha modulato il proprio potere di annullamento delle leggi incostituzionali: talvolta, ha disposto un annullamento parziale, o non retroattivo, o un mero monito al legislatore ecc.
Questa q.l.c. si presta ad un annullamento ad efficacia flessibile, anche in virtù della natura “temporanea” che aveva il Piano Casa.
Il Consiglio di Stato ha affermato che è legittimo non disporre la demolizione di abusi edilizi di modesta rilevanza e compiuti in epoca risalente, poiché non vi è una offensività tale da suscitare l’interesse pubblico alla repressione dell’abuso (nel caso di specie, un condominio costruito 63 anni fa risultava più alto di 53 cm rispetto al titolo abilitativo).
La decisione del Consiglio appare equilibrata: non si tratta di legittimare gli abusi edilizi sol perché sono stati commessi molti anni fa. L’abusivismo merita censura, ma non sarebbe irragionevole prevedere una sanzione meramente pecuniaria avverso gli abusi edilizi di entità scarsa o scarsissima.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Recentemente il TAR Veneto ha affrontato varie questioni relative alle convenzioni urbanistiche, ribadendone i relativi principi.
In primo luogo, si è ribadito che tali convenzioni rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto assimilabili ad accordi sostitutivi del provvedimento ex art. 11 l. n. 241/1990.
Ciò posto, alla convenzione devono comunque essere applicate le norme di diritto civile sulle obbligazioni e sui contratti, nonché quelle sulla risoluzione per inadempimento: pertanto, è ammissibile l’applicazione sia dell’art. 1453 c.c. (in presenza dei requisiti prescritti dalla norma), sia degli artt. 1374 e 1375 c.c., sull’esecuzione dei contratti.
Ne consegue che, nel caso di modifiche unilaterali della convenzione urbanistica da parte del Comune (di regola ammesse sulla base della discrezionalità della P.A. nel proprio governo del territorio), che non siano state però congruamente motivate in merito agli interessi coinvolti, è ravvisabile un inadempimento del Comune, oltre che una violazione del principio di buona fede. Inoltre, deve essere qualificato come un inadempimento grave per il privato, poiché si è venuto a creare uno squilibrio del sinallagma contrattuale.
E i danni risarcibili saranno i costi inutilmente sostenuti in forza della convenzione, quale ripristino della situazione antecedente.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Pubblichiamo le slides redatte dalla Dott.ssa Alessandra Piola e dal Dott. Alberto Antico, pubblicate sul sito dell'Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti, che approfondiscono la normativa e la giurisprudenza in materia di distanze nell'edilizia e nell'urbanistica.
Il TAR Veneto, recentemente, ha tracciato la differenza tra condono edilizio e sanatoria dal punto di vista della legittimazione alla presentazione delle relative istanze (e, quindi, della legittimazione a ricorrere avanti al TAR): mentre nel primo caso la domanda di condono può essere richiesta da chiunque sia titolare di un diritto personale di godimento sul bene, nel secondo caso ciò non è possibile, presupponendo il consenso, anche implicito, del legittimo proprietario del bene.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Nel caso di specie, la Prefettura negava a un ministro del culto della Nuova Pentecoste l’approvazione governativa al fine di officiare matrimoni aventi rilevanza civile.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con principi estensibili a tutti i pubblici impiegati, ha ritenuto l’atto illegittimo, valorizzando istituti del diritto penale come la depenalizzazione, la riabilitazione e le condanne riportate dai soli affini.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Recentemente, il TAR Veneto ha ribadito quali siano i titoli che permettono, nell’ambito di un esproprio, di essere immessi nel possesso delle aree, e quali invece siano i casi in cui è configurabile un’occupazione abusiva.
Le uniche ipotesi di immissione nel possesso previste dal d.P.R. n. 327/2001 sono l’art. 22-bis (che richiede una particolare urgenza dei lavori, un intervento ex l. n. 443/2001, ovvero un numero di destinatari superiore a 50), e l’art. 49, ossia l’occupazione temporanea di aree non assoggettate all’espropriazione.
Non costituisce terza ipotesi di occupazione l’art. 21, co. 5 della l. R.V. n. 11/2004, che fa invece espresso riferimento all’art. 49 del T.U. Espropri.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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L'avvocato Marta Bassanese, che sentitamente ringraziamo, ci invia una nota sulla sentenza della Corte di Giustizia UE 19 giugno 2019, che volentieri pubblichiamo.
Il TAR Campania, con una ordinanza del 22 novembre 2017 ha sottoposto alla Corte di Giustizia UE la seguente questione pregiudiziale: «Se i principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, di cui al [Trattato FUE], ed i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, la proporzionalità e la effettività, di cui alla direttiva [2014/24], nonché la disposizione di cui all’art. 57 comma 4 lettere c) e g) di detta Direttiva, ostino all’applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana derivante dall’art. 80 comma 5 lettera c) del [Codice dei contratti pubblici], secondo la quale la contestazione in giudizio di significative carenze evidenziate nell’esecuzione di un pregresso appalto, che hanno condotto alla risoluzione anticipata di un precedente contratto di appalto, preclude ogni valutazione alla stazione appaltante circa l’affidabilità del concorrente, sino alla definitiva statuizione del giudizio civile, e senza che la ditta abbia dimostrato la adozione delle misure di self cleaning volte a porre rimedio alle violazioni e ad evitare la loro reiterazione».
La Corte ha emanato la sentenza 19 giugno 2019, nella quale ha deciso quanto segue: "L’articolo 57, paragrafo 4, lettere c) e g), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale in forza della quale la contestazione in giudizio della decisione di risolvere un contratto di appalto pubblico, assunta da un’amministrazione aggiudicatrice per via di significative carenze verificatesi nella sua esecuzione, impedisce all’amministrazione aggiudicatrice che indice una nuova gara d’appalto di effettuare una qualsiasi valutazione, nella fase della selezione degli offerenti, sull’affidabilità dell’operatore cui la suddetta risoluzione si riferisce".
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