Le concessioni demaniali marittime turistico-ricreative sono prorogate di diritto

11 Apr 2014
11 Aprile 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 27 marzo 2014 n. 393 indica che le concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative che scadono entro il 31 dicembre 2015 sono prorogate di diritto fino al 31 dicembre 2020 ex art. 1 del D. L. n. 194/2009 secondo cui: “Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di  beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5  maggio  2009,  n.  42, nonche'  alle  rispettive  norme  di  attuazione,  nelle   more   del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalita' turistico-ricreative ,  ad  uso  pesca,  acquacoltura  ed attivita' produttive ad essa connesse, e sportive,  nonche'  quelli destinati a porti turistici, approdi e  punti  di  ormeggio  dedicati alla nautica da diporto, da realizzarsi, quanto  ai  criteri  e  alle modalita' di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8,  comma  6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che e' conclusa nel  rispetto  dei principi di concorrenza, di liberta'  di  stabilimento,  di  garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle  attivita' imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonche'  in  funzione del superamento del diritto di insistenza  di  cui  all'articolo  37, secondo comma, secondo periodo,  del  codice  della  navigazione,  il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31  dicembre  2015 e' prorogato fino al 31 dicembre 2020 , fatte salve  le  disposizioni di cui all'articolo 03, comma  4-bis,  del  decreto-legge  5  ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre 1993, n. 494.  All'articolo  37,  secondo  comma,  del  codice  della navigazione, il secondo periodo e' soppresso”. 

Alla luce di ciò, chiarito che l’area oggetto della sentenza sia un bene demaniale marittimo: “Svolta tale premessa è necessario considerare che l’art. 28 del cod. nav. include, nel demanio marittimo, le lagune, ossia gli specchi d’acqua in immediata vicinanza al mare e con questi comunicanti ( lagune vive) ovvero separati e stagnanti ( lagune morte). A tale rilievo deve aggiungersi che l’art. 29 del cod. nav. considera pertinenze del demanio marittimo le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato che insistono entro i limiti del demanio marittimo. Allora, se si considera la peculiare e singolare conformazione dell’isola di S.Giacomo in Paludo sopra ricordata, si può, attraverso un mero processo sillogistico, configurare l’indicata isola, a tutti gli effetti, parte del demanio marittimo, indipendentemente dagli altri vincoli che su di essa insistono a titolo culturale e paesistico. In altre parole. L’isola in questione è, in buona sostanza, completamente urbanizzata, con manufatti di proprietà statale che, in relazione alla loro peculiare ubicazione costituiscono certamente una pertinenza della laguna, questa, incontrovertibilmente, con carattere di demanio marittimo necessario. Quindi il bene demaniale in argomento è, di fatto e di diritto, una generalizzata pertinenza lagunare, quindi, conseguentemente, compreso nel contesto demaniale marittimo”, il Collegio afferma che: “Tale evenienza comporta, in uno con la riconosciuta demanialità marittima del bene, l’applicazione dell’art. 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, così come convertito nella L. 25/2010 che statuisce, ex lege, la proroga, sino al 31 dicembre 2020, delle concessioni demaniali marittime con finalità turistiche-ricreative in scadenza entro il 31 dicembre 2015”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 393 del 2014

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