Il piano faunistico-venatorio deve essere approvato dalla Regione con un atto amministrativo, non con una legge regionale

20 Lug 2023
20 Luglio 2023

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 l.r. Veneto 2/2022, rubricata «Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”», che approva il piano faunistico-venatorio della Regione Veneto.

L’adozione con legge regionale di taluni atti, come i calendari venatori e i piani regionali per l’individuazione delle zone e dei periodi per l’addestramento, l’allevamento e le gare dei cani, previsti dalla legge statale n. 157/1992 con il fine di protezione della fauna e caratterizzati dalla «natura tecnica del provvedere», viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, co. 2, lett. s Cost.): in simili ambiti, infatti, il ricorso allo strumento della legge, in luogo del provvedimento amministrativo, non assicura le garanzie procedimentali per un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco, da soddisfare anche attraverso l’acquisizione di pareri tecnici.

Post di Alberto Antico – avvocato

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