Le grondaie sono parti comuni di un edificio: le spese di riparazione vengono ripartite tra tutti i condomini
La Cassazione precisa che le gronde, i doccioni e i canali di scarico delle acque meteoriche del tetto di uno stabile condominiale costituiscono beni comune e quindi ricadono tra i beni che l’articolo 1117 c.c. include tra le parti comuni dell’edificio.

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