L’amministratore condominiale può resistere all’impugnazione e/o gravare la decisione del Giudice senza l’autorizzazione o la ratifica dell’assemblea
La Corte di Cassazione ha stabilito che in base al disposto degli artt. 1130 e 1131 cod. civ., l'amministratore del condominio è legittimato ad agire in giudizio per l'esecuzione di una deliberazione assembleare o per resistere all'impugnazione della delibera stessa da parte del condomino senza necessità di una specifica autorizzazione assembleare, trattandosi di una controversia che rientra nelle sue normali attribuzioni, con la conseguenza che in tali casi egli neppure deve premunirsi di alcuna autorizzazione dell'assemblea per proporre le impugnazioni nel caso di soccombenza del condominio (si veda anche Sez. 2, 15 maggio 1998, n. 4900; Sez. 2, 20 aprile 2005, n. 8286).
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