I condomini non sono controinteressati nel caso di impugnazione da parte di un condomino di un diniego di sopraelevazione

15 Lug 2014
15 Luglio 2014

La sentenza del TAR Veneto n. 918 del 2014 esclude che, qualora un condomino impugni il diniego del rilascio di un titolo edilizio che egli aveva chiesto, gli altri condomini siamo controinteressati, ad almeno uno dei quali sia necessario notificare il ricorso a pena di inammissibilità dello stesso.

Si legge nella sentenza: "1. In primo luogo è necessario rilevare l’infondatezza dell’eccezione preliminare proposta dal Comune di Chioggia nella parte in cui rileva l’inammissibilità del ricorso in quanto non notificato ad almeno un controinteressato.

1.1 Sul punto va considerato come costituisca orientamento consolidato (per tutti Cons. Stato Sez. V, 27-03-2013, n. 1755) che ai fini di individuare l’esistenza di un onere di notifica, previsto dall'art. 41, co. 2 del Codice del processo Amministrativo, è necessaria la sussistenza di un profilo sostanziale costituito dall'essere il terzo portatore di un  interesse qualificato analogo e contrario a quello che legittima la posizione del ricorrente. In altri termini, la posizione di controinteressato spetta a coloro che abbiano un interesse qualificato alla conservazione dell'assetto giuridico recato dall'atto impugnato o dalla vicenda controversa, e non già a chi è portatore di un interesse comune alla rimozione dell'atto ovvero all'ottenimento di una pronuncia giurisdizionale che possa giovare anche alla propria posizione (Parziale riforma della sentenza del T.a.r. Puglia - Bari, sez. I, n. 919/2011).

1.2 Applicando detti principi al caso di specie non si vede come possa sussistere un interesse qualificato dei proprietari del condominio del palazzo da innalzare e, ciò, considerando come con il presente ricorso si è impugnato un provvedimento di diniego di permesso di costruire e non certo un provvedimento edilizio abilitativo, diretto ad autorizzare le opere pur richieste nell’originaria istanza. 

1.3 L’eventuale annullamento dell’atto impugnato ha l’effetto di determinare l’espunzione di quest’ultimo dall’ordinamento giuridico,
con conseguente obbligo dell’Amministrazione di ripronunciarsi, senza determinare l’automatica emanazione di un provvedimento
autorizzatorio, quest’ultimo suscettibile di ledere, quanto meno in astratto, la posizione giuridica dei proprietari limitrofi e confinanti".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto n. 918 del 2014

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