Si deve costruire ad una distanza di dieci metri dai corsi d’acqua solo se pubblici
È noto che il r.d. 523/1904 pone un vincolo di inedificabilità assoluta ad una distanza inferiore ai dieci metri dai corsi d’acqua. Tuttavia, è fondamentale precisare che il divieto in parola opera solo in presenza di acque in proprietà pubblica. Leggendo l’art. 144 del Codice dell’ambiente (d.lgs. 152/2006), si potrebbe pensare che tutte le acque, […]

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