Titolo edilizio e silenzio assenso
Il T.A.R. ricorda quando, in materia di titoli edilizi, si può formare il c.d. silenzio-assenso e precisa la influenza della comunicazione dei motivi ostativi sul decorso del termine.
Il T.A.R. ricorda quando, in materia di titoli edilizi, si può formare il c.d. silenzio-assenso e precisa la influenza della comunicazione dei motivi ostativi sul decorso del termine.
Il TAR precisa che è legittimo che il consiglio comunale respinga una proposta di deliberazione sottoposta al suo esame senza che questo avvenga mediante la approvazione di un emendamento al testo originariamente proposto: basta respingere la proposta,
Il TAR afferma che, se viene presentata una domanda per installare un impianto di telefonia mobile, è il responsabile del procedimento che deve chiedere il parere ENAC/ENAV, quando questo serve; di conseguenza il Comune non può respingere la domanda, se il parere manca.
Un Comune aveva approvato una deliberazione nella quale stabiliva che i geometri avevano competenza per le costruzioni fino a 1500 mc, ma il Consiglio di Stato l’ha annullata, precisando che nemmeno dopo l’abrogazione del r.d. 2220 del 1929 spetta ai Comuni disciplinare la materia.
Il T.A.R. ricorda che la revoca di un provvedimento amministrativo, salvo ragioni d’urgenza, richiede la comunicazione di avvio del procedimento, perché incide su situazioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela.
Il T.A.R. ricorda che in materia di autorizzazione all’installazione dei cartelloni pubblicitari non si forma il silenzio assenso.
Il T.A.R. Veneto chiarisce il contenuto del ricorso avverso il silenzio, ex art. 31 e 117 del c.p.a., indicando le ipotesi in cui l’ente è obbligato a rispondere ad una richiesta da parte del privato. La sentenza che si commenta, inoltre, è interessante anche per il merito trattato, ovvero la soppressione della sede giudiziaria di […]
Il T.A.R. conferma che le convenzioni urbanistiche costituiscono degli accordi sostitutivi dei provvedimenti amministrativi normati dall’art. 11 della Legge n. 241/1990.
Il T.A.R. enuclea i principi che regolamentano il risarcimento del danno per illegittimo ritardo dell’azione amministrativa.
Il T.A.R. ricorda che, per sanare le opere che si trovano in una zona di tutela ambientale, occorre il parere positivo della Soprintendenza. Nella medesima sentenza si ricorda che, in materia di repressione degli abusi edilizi, non è necessario l’apporto partecipativo-collaborativo dei privati.
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