Il Comune non ha l’obbligo di rispondere alle singole osservazioni
Il T.A.R. ricorda che, nella procedura che porta all’adozione dello strumento urbanistico, il Comune non ha affatto l’obbligo di rispondere alle singole osservazioni fatte dai privati.
Post di Matteo Acquasaliente
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Nella sentenza del T.A.R. Milano n. 992/2015 si legge: “Come è noto, l’onere di motivazione gravante sull’Amministrazione in sede di adozione di uno strumento urbanistico, salvo i casi in cui le scelte effettuate incidano su zone territorialmente circoscritte, ledendo legittime aspettative, è di carattere generale e risulta soddisfatto con l’indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte predette, senza necessità di una motivazione puntuale e mirata, così come, nell’ambito del procedimento volto all’adozione dello strumento urbanistico, non occorre controdedurre singolarmente e puntualmente a ciascuna osservazione e opposizione (Consiglio di Stato, sez. IV 01/07/2014 n. 3294). Difatti, le osservazioni presentate in occasione dell’adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, con conseguente assenza in capo all’Amministrazione a ciò competente di un obbligo puntuale di motivazione oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso in ordine alle proprie scelte discrezionali assunte per la destinazione delle singole aree, tranne i casi di affidamenti qualificati scaturenti da convenzioni urbanistiche già sottoscritte, di superamento degli standards minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, di giudicato conseguente ad annullamento di un diniego di rilascio di un titolo edilizio o di un silenzio rifiuto su una domanda di concessione, ovvero di sopravvenuta inedificabilità di un’area non ancora edificata e interclusa da altre aree legittimamente edificate. In definitiva, l’amministrazione, seppure è tenuta ad esaminare le osservazioni pervenute, non può però essere obbligata ad una analitica confutazione di ciascuna di esse, essendo sufficiente per la loro reiezione il mero contrasto con i principi ispiratori del piano (Consiglio di Stato, sez. IV 12/05/2010 n. 2842)”.
sentenza TAR Milano 992 del 2015
dott. Matteo Acquasaliente
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