Specificazione della comunicazione dei motivi ostativi
Il TAR Veneto ricorda che successivamente alla comunicazione ex art. 10-bis l. n. 241/1990, in sede di provvedimento conclusivo negativo, l’Amministrazione ben può specificare in modo più esaustivo quanto già a fondamento del rigetto dell’istanza, a patto che non introduca motivi nuovi. Post di Alessandra Piola – avvocato
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