Sulla riassunzione del processo interrotto
Il T.A.R. chiarisce da quando decorre il termine di novanta giorni previsto dall’art. 80, c. 3 c.p.a. per la riassunzione del processo interrotto con riferimento alla “conoscenza” dell’evento interruttivo ed in presenza di una curatela fallimentare. Post di Matteo Acquasaliente – avvocato
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