Ai fini dello svolgimento di una attività commerciale l’autorizzazione sanitaria non sostituisce il certificato di agibilità
La sentenza del Consiglio di Stato n. 5025 del 2013 decide un ricorso col quale è stato impugnato un provvedimento con cui un comune ha inibito la prosecuzione di una attività di somministrazione alimenti e bevande, per mancanza del certificato di agibilità.
Il Consiglio di Stato respinge l'appello, precisando che: "Né , al riguardo,può essere condiviso l’assunto dell’appellante, secondo cui l’autorizzazione sanitaria (di cui è in possesso ) sarebbe sostitutiva del certificato di agibilità. Tra i due documenti,infatti, non sussiste equipollenza né sul piano
formale né su quello sostanziale atteso che, come già precisato, il secondo presuppone rispetto all’autorizzazione sanitaria anche l’accertamento della conformità urbanistico-edilizia del manufatto. Per lo stesso motivo,inoltre,l’autorizzazione commerciale ( anche se automaticamente rinnovatasi come sostenuto dall’appellante ) non può di certo ritenersi sostitutiva del certificato di agibilità,sia perché ontologicamente diversa,sia perché presuppone a sua volta ( piuttosto che accertare ) la conformità urbanistica ed edilizia dei locali a cui si riferisce".
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