Ai fini dello svolgimento di una attività commerciale l’autorizzazione sanitaria non sostituisce il certificato di agibilità

22 Ott 2013
22 Ottobre 2013

La sentenza del Consiglio di Stato n. 5025 del 2013 decide un  ricorso col quale è stato impugnato un provvedimento con cui un comune ha inibito la prosecuzione di una attività di somministrazione alimenti e bevande, per mancanza del certificato di agibilità.

Il Consiglio di Stato respinge l'appello, precisando che: "Né , al riguardo,può essere condiviso l’assunto dell’appellante, secondo cui l’autorizzazione sanitaria (di cui è in possesso ) sarebbe sostitutiva del certificato di agibilità. Tra i due documenti,infatti, non sussiste equipollenza né sul piano
formale né su quello sostanziale atteso che, come già precisato, il secondo presuppone rispetto all’autorizzazione sanitaria anche l’accertamento della conformità urbanistico-edilizia del manufatto. Per lo stesso motivo,inoltre,l’autorizzazione commerciale ( anche se automaticamente rinnovatasi come sostenuto dall’appellante ) non può di certo ritenersi sostitutiva del certificato di agibilità,sia perché ontologicamente diversa,sia perché presuppone a sua volta ( piuttosto che accertare ) la conformità urbanistica ed edilizia dei locali a cui si riferisce".

sentenza CDS 5025 del 2013

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