Il valore delle opere realizzate da scomputare va calcolato al momento del rilascio delle concessioni a costruire

22 Ott 2013
22 Ottobre 2013

Segnaliamo sul punto la sentenza del Consiglio di Stato n. 5045 del 2013.

Scrive il Consiglio di Stato: "Il T.A.R., infatti, ha correttamente ritenuto che la quantificazione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria andava fatta, come si è detto, con riferimento ai valori vigenti al momento del rilascio della concessione, nel caso concreto al 1989, ma, come evidenziato dall’impresa Ortica Giuseppe s.p.a., occorre allora rispettare l’omogeneità dei dati tra cui effettuare la sottrazione, per cui la quota di opere realizzate da scomputare deve essere determinata sulla base del valore delle opere per sua natura variabile nel tempo e rilevabile al momento del rilascio delle concessioni a costruire, con riferimento alle quali vengono calcolati gli oneri di urbanizzazione secondaria. Il Comune, per correttezza di calcolo ,non può non tenere conto, così, che la prima concessione rilasciata ha assorbito una parte dell’importo totale, originariamente previsto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria, che ad avviso dell’appellante rappresenterebbe circa il 70% del predetto totale, ma che per una sua corretta quantificazione deve essere oggetto di precisa verifica da parte dell’ufficio tecnico comunale. Per determinare, quindi il valore residuo delle opere di cui alla convenzione del luglio 1981 da portare a scomputo degli oneri calcolati con il prezzario del 1989, il Comune deve calcolare il valore del residuo delle opere realizzate dall’impresa, da portarsi correttamente a scomputo, ma con lo stesso riferimento al 1989 (per il principio arg, da. Cons. Stato, sezione V, 28 luglio 1987 n. 477 e 25 marzo 1991 n. 367). Tanto premesso l’appello va parzialmente accolto e, per l’effetto la sentenza appellata, deve essere riformata nei termini sopra evidenziati, con obbligo del Comune di Treviso, sulla base dei conteggi da effettuarsi da parte dell’ufficio tecnico comunale, di restituire alla stessa le sole somme indebitamente pagate a titolo di maggiore contribuzione per gli oneri di urbanizzazione secondaria, addizionate degli interessi legali dalla data della domanda o, se posteriori, dai pagamenti effettuati dall’appellante, sino all’effettivo soddisfo, ai sensi dell’art. 2033 del codice civile, con esclusione quindi della rivalutazione monetaria (cfr.Consiglio Stato sez. V. 24 luglio 1993, n. 799)".

sentenza CDS 5045 del 2013

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