Distanza tra fabbricati, ristrutturazione, varianti a PdC, sottotetti: ZOOM di Italiaius 2 dicembre 2020

30 Nov 2020
30 Novembre 2020

Italiaius organizza un seminario su zoom per mercoledì 2 dicembre, ore 10-12, sui seguenti argomenti:

  1. deroghe in materia di distanza tra fabbricati [art. 2bis comma 1 ter dpr 380/2001]
  2.  la ristrutturazione edilizia ai sensi della rinnovata definizione di cui lett. d) comma 1 art. 3 dpr 380/2001
  3. variante a pdc  in corso d'opera o a consuntivo con scia [art. 22commi 2 e 2 bis dpr 380/2001]
  4. la legge 50/2019 sulla regolarizzazione, come applicarla
  5. la legge 51/2019 sui sottotetti, come applicarla.

La partecipazione è libera e gratuita e non richiede l'iscrizione: il link per accedere sarà pubblicato mercoledì 2 dicembre alle ore 9.40 su Italiaius.

relatori:

avv.  Stefano Bigolaro, avv. Domenico  Chinello, avv. Alessandro Veronese

coordinamento scientifico:

avv.  Matteo Acquasaliente - arch. Fiorenza Dal Zotto - avv.  Dario Meneguzzo

Chi desidera contribuire alla preparazione del seminario, può inviare osservazioni e quesiti, usando la funzione "comments" in calce al presente post.

Programma zoom 2 dicembre 2020

9 replies
  1. Anonimo says:

    buon giorno. è importante chiarire l’art. 2bis comma 1-ter, visto il comma 1 e il fatto che in Zona A bisogna fare dei piani di recupero, se si applica nella sola Zona B. grazie

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  2. Anonimo says:

    Sulla quinta domanda: la legge 51/2019 sui sottotetti, come applicarla.
    mi pare che chi ha approvato il REC abbia già recepito all’interno dello stesso Regolamento, facendo riferimento in Delibera il fatto che è vero che tale norma regionale è stata impugnata dal Governo per supposta violazione dell’articolo 117 terzo comma della Costituzione, è altrettanto vero che la sua efficacia non è stata sospesa e pertanto la L.R. n. 51/2019 risulta a tutt’oggi valida e deve essere applicata, con l’avvertenza che, se in linea generale è vero che gli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale retro agiscono, ciò però non avviene con riferimento ai rapporti giuridici consolidati. Per tale ragione, l’amministrazione comunale ritiene doveroso dare attuazione alle indicazioni contenute nella legge regionale n. 51/2019 adeguando il Nuovo Regolamento edilizio al recepimento di tale normativa entro i termini da questa assegnati [il 10 maggio 2020] al fine di consentire che, per l’appunto, nel rispetto delle competenze assegnate ai diversi livelli decisionali, tale adeguamento consenta ai cittadini di utilizzare le opportunità offerte dalla legge stessa.(cit. delibera Comune di Spinea).

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  3. Anonimo says:

    Marco Farro: intendendo per ristrutturazione tutto ciò che si sovrappone al fabbricato esistente immagino, sia sedime che sagoma..

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  4. Anonimo says:

    – va chiarito che la variante a pdc in corso d’opera o a consuntivo con scia [art. 22commi 2 e 2 bis dpr 380/2001], cmq va presentata nei 3 anni di validità del permesso.

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  5. Anonimo says:

    – non è stato chiarito nei vari incontri se le deroghe in materia di distanza tra fabbricati [art. 2bis comma 1 ter dpr 380/2001], si applica anche in Zona C, visto il comma 1 del citato articolo

    – vincolo paesaggistico:
    sempre sull’art. 2bis comma 1ter, se non si applica in Zona C, vuol dire di fatto che il vincolo paesaggistico nelle Zone A e B sono escluse, se si applica in Zona C invece il vincolo paesaggistico vale, quindi io posso in alternativa applicare questa norma al posto dell’art. 3 comma 1 lett. d????

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  6. Anonimo says:

    Riporto cosa ha detto il TAR in merito, pubblicato in questo sito in 27-10-2020.
    Il TAR Veneto, ai fini del pagamento degli oneri di costruzione, ha qualificato l’ipotesi di una demolizione e ricostruzione di due edifici – originariamente l’uno residenziale e l’altro produttivo – con aumento delle unità immobiliari e cambio d’uso in residenziale non come ristrutturazione (come avrebbe voluto il ricorrente, il che avrebbe comportato una riduzione degli oneri dovuti al Comune), ma come nuova costruzione.
    Io farei: volume in più al 100% , la ristrutturazione al 20%…

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    • Mirko z says:

      La modalità di calcolo in un simile caso è diversa tra i comuni.ognuno applica modalità d calcolo diverse dato che non esistono norme d riferimento precise in merito. Peraltro il continuo evolversi del concetto d ristrutturazione non.aiuta..dato che non è chiaro se quello d ristrutturazione a fini oneri sia lo.stesso. o altro….anch’io ho.sempre operato la riduzione al 20% sui volumi esistenti ..ma vedo che spesso in molti comuni si predilige il 100% sul vol.esistente in.caso d demol/ricostruzione Anche se rientrasse nella ristrutturazione art 3

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    • Marco Farro says:

      Secondo me con la complicata evoluzione normativa del concetto di ristrutturazione che si è venuta a configurare occorre necessariamente fare come detto: volume in più al 100%, ristrutturazione al 20%. Inoltre chiamarla complessivamente ristrutturazione è improprio e le norme attuali, come modificate negli ultimi anni, stanno stravolgendo le originarie definizioni degli interventi e il loro rapportarsi agli atti autorizzativi.

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  7. Andrea Nardin says:

    In merito alla rinnovata definizione di ristrutturazione edilizia ai sensi lett. d) comma 1 art. 3 dpr 380/2001
    cortesemente, vorrei un approfondimento per la parte inerente gli “… interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche…” che potrebbero portare ad un organismo completamento diverso da quello originario tanto da poterlo scambiare per una nuova costruzione. Quanto può incidere lo scostamento dell’area di sedime se non ci sono distanze dai confini, fasce di rispetto stradale ecc. da rispettare? Ai fini del contributo di costruzione si chiede il 100% dell’importo o il 20%?
    Grazie dell’attenzione.

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