Allevamenti intensivi: competenza del Sindaco o del Dirigente?

04 Apr 2014
4 Aprile 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 05 marzo 2014 n. 281, si occupa della competenza dei provvedimenti connessi agli allevamenti di carattere intensivo.

Innanzitutto il T.A.R. si sofferma sulla natura e sui presupposti dell’ordinanza sindacale contingibile ed urgente ex art. 50 D. Lgs. n. 263/2000 affermando che: “Lo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente è, come noto, uno strumento particolare di tutela che, eccezionalmente ed in presenza di condizioni di urgenza ed indifferibilità dei rimedi da adottare, è demandato al Sindaco, anziché, in via ordinaria, all’organo amministrativo, a maggior riprova dell’eccezionalità del mezzo utilizzato e dell’impossibilità di ricorrere agli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento. Essendo evidente, se non altro proprio in considerazione dell’organo che ha adottato l’ordinanza, che il provvedimento è stato assunto ai sensi del richiamato art. 50, ne discendono i profili di illegittimità denunciati da parte ricorrente, proprio sulla base dell’insussistenza delle condizioni di contingibilità ed urgenza che dovevano giustificare il provvedimento. La stessa ricostruzione degli avvenimenti pregressi e delle proposte progettuali per l’abbattimento degli odori, così come presentate dalla ricorrente e poi non ritenute soddisfacenti dall’amministrazione, confermano l’insussistenza delle condizioni per l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente, quale rimedio straordinario, in alternativa agli altri strumenti di tutela previsti dall’ordinamento. La necessità di presentare nuove proposte progettuali e di effettuare nuove analisi non costituiva quindi il presupposto per richiedere tali adempimenti mediante un’ordinanza di tal specie, la quale, per definizione, non solo ha come presupposto la presenza di un pericolo imminente per la salute pubblica (in questo caso non evidenziato se non in termini generici, con riferimento alla natura di industria insalubre di prima classe dell’insediamento, tanto da sollecitare la presentazione di un nuovo progetto, dopo aver peraltro concesso in precedenza una proroga ai termini assegnati con la prima ordinanza), ma presuppone che gli effetti debbano prodursi nell’immediato, circostanza questa che, oggettivamente, proprio tenuto conto delle prescrizioni impartite, non sussiste nel caso in esame, essendo state ordinate attività destinate a spiegare indefinitamente effetti nel tempo e soprattutto subordinate ad un nuovo e successivo esame delle proposte progettuali da parte dell’amministrazione. Ribadito quindi, come da costante interpretazione, che l'ordinanza sindacale ex art. 50 D. Lgs. n. 263 del 2000 deve contenere specifica motivazione circa la sussistenza, in concreto, degli elementi giustificativi dell'esercizio del potere, con indicazione dell'istruttoria compiuta e dei presupposti di fatto considerati, posto che il relativo potere presuppone la necessità di provvedere, con immediatezza, riguardo a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, alle quali sia impossibile fare fronte con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento (v. T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 22/9/2011 n. 1409), la situazione di fatto così come rappresentata nel provvedimento impugnato non è riconducibile a tali presupposti, non essendo state evidenziate condizioni di immediato pericolo e soprattutto l’impossibilità di far fronte ai disagi rappresentati con i mezzi ordinari”.

 

Chiarito ciò il Collegio ritiene che i provvedimenti atti a limitare le sostanze odorigine provenienti dagli allevamenti siano di competenza del Sindaco, confermando quanto già commentato nei post del 19.11.2013 e del 01.10.2013 perché: “L’assunto, tuttavia, non merita di essere condiviso, stante la piena vigenza della specifica disposizione di cui all’art. 217 del T.U.LL.SS. che assegna al Sindaco i poteri di intervento in materia di igiene e sanità pubblica. L'art. 217 del testo unico della leggi sanitarie (27 luglio 1934 n. 1265) dispone infatti che "quando vapori, gas o altre esalazioni ... provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà (oggi il sindaco, ovviamente) prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno". Il sindaco pertanto agisce in questa veste quale autorità sanitaria locale, chiamato ad esercitare poteri-doveri di controllo, anche preventivo, a tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Ai sensi degli art. 216 e 217 t.u., il sindaco è infatti titolare di un generale potere di vigilanza sulle industrie insalubri e pericolose che può anche concretarsi nella prescrizione di accorgimenti relativi allo svolgimento dell'attività, volti a prevenire, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, situazioni di inquinamento, e tale potere è ampiamente discrezionale ed esercitabile in qualsiasi tempo, sia nel momento in cui è richiesta l'attivazione dell'impianto, sia in epoca successiva (T.A.R. Veneto, sez. II, 16 dicembre 1997, n. 1754). Presupposto per l'esercizio di siffatto potere è la sussistenza di un concreto pericolo per l'ambiente e dunque per la salute pubblica, da valutare complessivamente a seguito di attenta ed approfondita istruttoria. Peraltro, come osservato dalla difesa istante, di detta competenza attribuita al Sindaco era ben consapevole la stessa amministrazione, quando proprio in occasione della deliberazione n. 36/2002 ha dettato gli indirizzi per la tutela del proprio territorio agricolo al fine dell’individuazione delle aziende che ricadono in zona impropria, demandando al Sindaco l’eventuale adozione di provvedimenti ai sensi degli artt. 216 e 217 T.U.LL.SS., oltre a quelli ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 267/00, laddove se ne verificasse la necessità”.

dott. Matteo Acquasaliente

sentenza TAR Veneto n. 281 del 2014

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