Ancora sulle distanze per accessori e pertinenze
Ricordando quanto deciso dal TAR Veneto nella sentenza n. 57 del 2013 (si veda in questo sito il post del 13 febbraio 2013), ritorniamo ad esaminare l’applicazione dell’art. 873 c.c., in relazione ad opere pertinenziali all’edificio principale già esistente.
La Cass. Civile, sez. II con la sentenza 3 gennaio 2013, n. 72 ha stabilito che: “ai fini dell’osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall’art. 873 c.c. e segg., e delle norme dei regolamenti integrativi della disciplina codicistica, ha affermato che deve ritenersi “costruzione” qualsiasi opera non completamente interrata, avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell’opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione. Conseguentemente gli accessori e le pertinenze che abbiano dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati al resto dell’immobile, cosi da ampliarne la superficie o la funzionalità economica, sono soggette al rispetto della normativa sulle distanze”.
dott.sa Giada Scuccato
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