Quali attività commerciali si possono fare all’interno delle stazioni di servizio (A proposito di legislatore insipiente – parte II)
Nel post del 23 gennaio 2013, si evidenziava come la Regione Veneto abbia inteso in senso strettamente letterale le disposizioni contenute nell’art. 28, c. 8, D.L. 98/2011, che ammette negli impianti di distribuzione dei carburanti solamente le attività previste ex art. 5, c. 1, lett. b), l. 287/1991, ossia le attività “per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché’ di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari)”, negando, invece, ulteriori - connesse ma diverse - attività quali ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari.
All’opposto, altre Regioni hanno disciplinato la materia de qua prevedendo un’unica tipologia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
La circolare della Regione Emilia Romagna n. 205795 del 2011 - commentando le disposizioni del D.L. 98/2011 in materia di distribuzione di carburanti -, chiarisce che: “In Emilia-Romagna esiste una sola tipologia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, cosicché la previsione contenuta nel testo in esame viene estesa in generale all’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.
Analogamente, la l. r. Lombardia 2 febbraio n. 6 (T.U. delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), come modificata dal Progetto di Legge n. 120 approvato il 7 novembre 2011, riconferma all’art. 87 ter che: “1. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l’efficienza del mercato e la qualità dei servizi nelle aree degli impianti di distribuzione carburanti è sempre consentito, fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione:
a) l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 63, fermo restando il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 65 e 66;
b) l’esercizio delle attività di un punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici, senza limiti di ampiezza della superficie dell’impianto;
c) l’esercizio della vendita di pastigliaggi.
2. Le attività di cui al comma 1, di nuova realizzazione, sono esercitate dai soggetti e secondo le modalità previste dall’articolo 28, comma 10, del d.l. 98/2011”, mentre, dopo aver definito all’art. 64, c. 1, che: “Ai fini del presente capo si intende:
a) per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati”, stabilisce all’art. 63 che: “1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti e bevande nel rispetto del regolamento (CE) del 29 aprile 2004, n. 852 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari) e delle leggi regionali vigenti in materia di sanità.
3. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l'obbligo di comunicare al comune l'attività o le attività individuate per tipologia negli indirizzi generali di cui all'articolo 68 che intende esercitare nel rispetto del regolamento (CE) 852/2004 e delle leggi regionali vigenti in materia di sanità.
4. A seguito della comunicazione di cui al comma 3 il comune integra il titolo autorizzatorio rilasciato ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sulla attività dei pubblici esercizi) con l'indicazione della nuova attività”.
In conclusione, si può affermare che la liberalizzazione invocata nelle premesse del D. L. 1/2012, ma frustata di fatto nei cogenti vincoli imposti dal legislatore statale - almeno ove interpretati alla luce della DGRV n. 1010 del 2010 -, è stata invece recepita dalle suddette Regioni, che hanno eliminato ogni sorta di distinzione concernente l'esercizio di somministrazione di bevande ed alimenti all’interno degli impianti di distribuzione dei carburanti.
dott. Matteo Acquasaliente
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