Chi sono i “familiari” previsti dal Piano casa?
Chi sono i familiari previsti dal Piano casa?
L’articolo 8 della l. r. Veneto 9 ottobre 2009 n. 26, successivamente modificato dall’articolo 7 della l. r. Veneto 8 luglio 2011 n. 13, contiene un’interpretazione autentica degli articoli 7 e 9 della l. r. Veneto 8 luglio 2009 n. 14 (c.d. Piano casa), disponendo che:
“Per “prima abitazione del proprietario” di cui all’articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e “prima casa di abitazione” di cui al comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 dell’articolo 9 della medesima legge, si intendono le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l’avente titolo, o i suoi familiari, risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza ed a mantenerla almeno per i ventiquattro mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità”.
La legge, tuttavia, non specifica il concetto di familiari: essi, dunque, comprendono solo il coniuge ed i figli o anche gli altri parenti e/o affini?
Il Comune di Malo, nella deliberazione della Giunta comunale del 28.11.2011 n. 58, recante: “Legge regionale n. 14/2009 “piano casa” come modificata dalla legge regionale n. 13/2011. approvazione delle modalità di applicazione del “piano casa” nel territorio del comune di malo”, nell’allegato A, contenente le “Modalità applicative - Legge Regionale 13/2011 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla L. R. 12/07/2007 n. 16 in materia di barriere architettoniche”, adempimenti di competenza comunale ai sensi dell’art. 6 comma 1 e art. 8 comma 4 della stessa L.R.13/2011”, sancisce che: “Prima casa di abitazione: si intendono le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l’avente titolo, o i suoi familiari, risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza ed a mantenerla almeno per i ventiquattro mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità. Per familiari si intendono i parenti entro il primo grado (genitori e figli) così come definiti dall’art. 59, 1, lett. e) del D.Lgs. 446/97” (art. 2, lett. h)).
L’articolo da ultimo citato prevedeva che: “Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono: (...) e) considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela”.
Il D.L. 6.12.2011 n. 121, convertito con modificazioni dalla l. 22.12.2011 n. 214, tuttavia, ha abrogato la lettera e) dell’art. 59 del D. Lgs. 446/1997.
Una soluzione potrebbe essere l’applicazione analogica al c.d. Piano casa di quanto previsto dall’art. 5, c. 5, D.P.R. 22.12.1986 n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) secondo cui: “Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado”?
Qualcuno ha altre soluzioni?
dott. Matteo Acquasaliente
dove il Codice Civile al Titolo V° distingue tra parentela (art.74) e affinità (art.78), ma non accenna a familiari,
la Costituzione sancisce i “…diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio…” (art.29 2° comma) “…e dei figli, anche se nati fuori dal matrimonio… (art.30, 1° comma),
allora intendo per estensione famiglia = famigliare = dei figli, disegnando un “verso” di discendenza padre -> figlio; in tal senso la delibera maladense non appare affatto peregrina nonostante si riferisca alla famigerata istituzione dell’IRAP.
Ma rimane la questione: il nonno può cedere l’immobile al nipote (figlio del figlio)?
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