Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla responsabilità solidale in materia di appalti

11 Apr 2013
11 Aprile 2013

Con l’art.13-ter del D.L. n.83/12, nel corso dello scorso anno sono entrate in vigore le nuove disposizioni dettate in materia di responsabilità solidale negli appalti, disposizioni già oggetto di chiarimento con la C.M. n.40/E/12. In tale documento venne, in particolare, precisata la decorrenza della disposizione, che riguarda:
 i contratti di appalto o subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore della L. n.134/12 che ha convertito il D.L. n.83/12);
 in relazione ai soli pagamenti effettuati a partire dall'11 ottobre 2012 (e cioè 60 giorni dall'entrata in vigore della norma).
La regola generale In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore:
 nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto;
 del versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
 del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.
La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti richiamati, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. Tale documentazione può essere costituita alternativamente da:
 un’autocertificazione da parte dell’appaltatore;
 un’asseverazione da parte di un professionista (per la precisione, da parte di uno dei soggetti di cui all'art.35, co.1, D.Lgs. n.241/97 e art.3, co.3, lett.a) del DPR n.322/98).
Problema analogo interessa anche il committente che, in caso di l'inosservanza delle modalità di pagamento previste a suo carico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €5.000 a €200.000 se gli adempimenti di cui al co.28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.

I chiarimenti

Di seguito si elencano i chiarimenti che sono stati offerti dall’Agenzia delle Entrate attraverso la C.M. n.2/E del 1 marzo 2013:

Settori di attività: non solo edilizia

Uno delle principali precisazioni riguarda l’ambito applicativo della nuova disposizione. È stato precisato che essa non riguarda i rapporti di appalto/  subappalto nel settore edile, ma al contrario tutti i settori economici nei quali operano le parti contraenti. In altre parole, l’unico elemento da verificare è che vi sia un contratto di appalto / subappalto, non rileva che si tratti di edilizia ovvero altre attività di manifattura / prestazioni di servizi.

Tipologia di contratto: la disciplina riguarda solo l’appalto

Viene confermato che le disposizioni in questione riguardano solo l’appalto di opere e servizi, ossia il “contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
L’Agenzia osserva che l’esistenza del subappaltatore è del tutto eventuale: non è infatti necessaria la presenza (sempre) di uno o più subappalti, ossia la presenza di almeno 3 soggetti (committente / appaltatore / subappaltatore). È sufficiente, infatti, la presenza di 2 soggetti (committente / appaltatore) in cui “l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell’opera affidatagli dal committente”. In questo caso ovviamente la disciplina risulta operativa unicamente in relazione al rapporto tra committente e appaltatore (applicabilità delle sanzioni amministrative).
Qualora si inneschino rapporti di subappalto, la disciplina risulterà operativa anche nel rapporto tra appaltatore e subappaltatore (in questo caso la responsabilità solidale). La disciplina, invece, NON risulta applicabile alle altre fattispecie contrattuali diverse dall’appalto, ad esempio:
a) gli appalti di fornitura di beni. Tale tipologia contrattuale anche se richiamata dal comma 28-ter, non è prevista nelle disposizioni contenute nei commi 28 e 28-bis che, richiamano esclusivamente l’appalto di opere o servizi;
b) il contratto d’opera, ex art.2222 c.c. (ciò conferma l’esclusione delle prestazioni professionali e dei piccoli artigiani senza organizzazione di mezzi);
c) il contratto di trasporto, ex art.1678 e seguenti c.c.;
d) il contratto di subfornitura, ex Legge n.192/98;
e) le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.

Sanzione per il committente

L’Agenzia ha precisato che la sanzione addebitabile al committente in caso di mancata verifica della documentazione è applicabile solo nel caso in cui l’appaltatore (e gli eventuali subappaltatori) abbiano effettivamente realizzato irregolarità negli adempimenti Iva e sulle ritenute.

Rinnovi contrattuali

Come precedentemente affermato, la disciplina in commento si applica ai contratti sottoscritti dal 12 agosto 2012; sul punto l’Agenzia delle Entrate ha precisato che essa risulta applicabile anche nel caso di contratti già sottoscritti che siano stati rinnovati successivamente a tale data (comunque a decorrere dal rinnovo in avanti).

Soggetti interessati

L’Agenzia delle Entrate osserva inoltre che:

 la disciplina si applica ai contratti conclusi
- da soggetti che stipulano tali contratti nell’ambito di un’attività rilevante ai fini Iva;
- in ogni caso, dai soggetti di cui agli artt.73 e 74, Tuir (società di capitali, cooperative, Enti pubblici, ecc.);
 la disciplina NON si applica:
- alle “stazioni appaltanti” ex art.3, co.33, D.Lgs. n.163/06;
- ai privati;
- ai condomini poiché non riconducibili “fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del Tuir”.
IMPORTANTE: Occorre quindi concludere che, in presenza di un appalto tra un committente privato ed un’impresa (si pensi alla persona fisica che dà in appalto la costruzione/ristrutturazione dell’abitazione ad un’impresa) la disciplina in esame non trova applicazione. Tuttavia qualora l’impresa (appaltatore) si avvalga di uno o più subappaltatori, per i contratti stipulati tra tali soggetti va rispettata la disciplina in esame (quindi i subappaltatori dovranno fornire all’appaltatore le idonee certificazioni).

Casi particolari

L’Agenzia, nella circolare in commento, ha inoltre precisato che:  in caso di più contratti tra le medesime parti, la certificazione attestante la  regolarità dei versamenti può essere rilasciata in modo unitario. La certificazione, inoltre, può essere fornita anche con cadenza periodica fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all’Iva scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione.  In caso di pagamenti effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti che non consentono al beneficiario l’immediata disponibilità della somma versata a suo favore, la regolarità va attestata in relazione ai versamenti fiscali scaduti al momento in cui il committente o l’appaltatore effettuano la disposizione bancaria e non anche di quelli scaduti al momento del successivo accreditamento delle somme al beneficiario.  In caso di cessione del credito, la regolarità fiscale relativa ai rapporti riferibili al credito oggetto di cessione va attestata nel momento in cui il cedente (appaltatore o subappaltore) dà notizia della cessione al debitore ceduto (committente o appaltatore).

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