Come calcolare l’oblazione per sanare un muro ex art. 36 DPR 380/2001?
La giurisprudenza ritiene soggetta a concessione edilizia (o permesso di costruire) l’edificazione del muro di contenimento in quanto “i muri di contenimento, invero, hanno una consistenza diversa dalle recinzioni, dalle quali si differenziano per funzione (che non è quella di delimitare, proteggere ed eventualmente abbellire la proprietà, ma, essenzialmente, di sostenere il terreno al fine di evitare movimenti franosi dello stesso) e struttura (che deve, appunto, essere idonea per consistenza e modalità costruttive ad assolvere alla funzione di contenimento). Ne consegue che mentre il muro di cinta può essere ricondotto alla categoria delle pertinenze, il muro di contenimento, destinato a contenere o sostenere esso stesso dei volumi ulteriori, invece, viene assimilato alla categoria delle costruzioni: in tal caso, infatti, il manufatto ha una funzione autonoma, dal punto di vista edilizio e da quello economico” (sentenza T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 06 aprile 2012,. n. 742).
Premesso ciò, qualora il muro di contenimento sia realizzato in assenza di D.I.A. come si calcola l’oblazione per ottenere la sua sanatoria?
La questione trova solo in parte una compiuta soluzione alla luce dell’art. 36 del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 (c.d. Testo Unico dell’Edilizia).
L’art. 36 del T.U. dell’Edilizia recita: “1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata”.
L’applicazione della normativa non crea problemi allorquando l’intervento sia oneroso e sia contemplato dalla tabelle comunali degli oneri di urbanizzazione e dalle norme in tema di costo di costruzione, ovvero sia gratuito (rispetto al contributo di costruzione) ai sensi dell’art. 17, comma 3, del T.U. edilizia; al contrario sorgono degli interrogativi se l’opera non è prevista dalle tabelle comunali.
Il muro di contenimento, infatti, non determina alcun carico urbanistico: di conseguenza non potrebbero essere pretesi oneri di urbanizzazione.
Mancando allo stato attuale una disciplina organica di settore che definisca i criteri per determinare l’oblazione per la sanatoria di un muro di sostegno segnaliamo quanto affermato dalla Regione Piemonte in un recente parere: “ove opere quali sono i muri di contenimento ed altre simili strutture non siano contemplate dalle tabelle comunali in materia (per lo più, tale considerazione nelle tabelle non compare) viene in evidenza – nel silenzio della normativa regolamentare comunale – il principio secondo cui non possono essere pretesi oneri di urbanizzazione quando l’opera non determina un carico urbanistico ulteriore”.
Al contrario, ex art. 36, comma 2, T.U. edilizia, il contributo di costruzione dovrebbero essere costituito dal solo raddoppio del costo di costruzione (determinabile attraverso un computo metrico controllato dal Comune), fermo restando l’applicazione dell’art. 17, comma 3, T.U. dell’edilizia che disciplina i casi in cui tale importo non è dovuto.
Segnaliamo che questa soluzione non è da tutti condivisa.
Propongo di aprire un dibattito sul tema: voi come la pensate?
dott. Matteo Acquasaliente
Fornisco il mio parere sull’argomento. Premessa doverosa è che non dobbiamo inventarci nulla e non creare emulazioni per arrivare all’applicazioen di una sanzione. Assodato che il muro di sostegno è una costruzione e come tale la sua sanatoria, per assenza di pdc o dia, deve essere sanzionata esclusivamente con l’art. 36 del TU edilizia, con le modalità ivi previste. Il riferimento è esplicito a quanto previsto dall’art. 16 (oneroso) o art. 17 (gratuito). E’ vero che il muro non crea carico urbanistico, ma il contributo di costruzione si calcola con incdenza di oneri 1^, 2^ e costo di costruzione. Nel caso di riferimenti in ordine a volumi e superfici, il costo di costruzione si determina con computo metrico estimativo delle stesse opere. Per il muro di sostegno calcoliamo con computo analitico quanto è costato e quello è il valore di riferimento su cui applicare i coefficenti delle tabelle comunali vigenti. A margine invece mi sorge un’altra considerazione: quanti fino ad ora nei comuni hanno assoggettato i muri di contenimento a costo di costruzione come contributo in relazione al pdc o DIA presentata?
Ringrazio Tobia per la riposta, ma essa mi lascia perplesso.
Chiedo a Tobia come si fa il calcolo con l’articolo 36. Grazie
premesso che l’art. 36 si applica solo per gli interventi conformi allo strumento urbanistico, lo stesso prevede che il rilascio di permesso di costruire in sanatoria è subordinato al pagamento dell’oblazione pari al doppio del contributo di costruzione. Poichè la realizzazione di un muro di sostegno non comporta il versamento del contributo di costruzione, automaticamente (a mio parere) tale violazione rientra nell’art. 37 commi 1 o 4.
a mio parere se il muro è conforme allo strumento urbanistico vigente si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 37 comma 4 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.; se invece il muro non è conforme allo strumento urbanistico vigente si applica la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37 comma 1 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.
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