Cosa succede dopo che il Presidente della Provincia annulla un permesso di costruire ai sensi dell’art. 30 comma 2, della L.R. n. 11/2004

15 Nov 2012
15 Novembre 2012

Le sentenze del TAR Veneto n. 1347 e n. 1350 del 2012 si occupano di un caso che ha avuto notevole risonanza a Vicenza.

Con un decreto dell’ 11 luglio 2006, la Presidente della Provincia di Vicenza, esercitando il potere conferitole dall’art. 30 comma 2, della L.R. n. 11/2004, aveva disposto l’annullamento di un permesso di costruire, sul presupposto del contrasto di quest’ultimo con l’art. 27 delle n.t.a. del p.r.g. comunale per le zone rurali, avendo l’intervento edilizio ad oggetto una nuova costruzione, come tale vietata dal citato art. 27; inoltre, il permesso di costruire era stato rilasciato in violazione del regime di salvaguardia posto dal Piano d’Area dei Monti Berici, adottato con D.G.R. del 10 marzo 2000.

L'annullamento è intervenuto quando l'edificio era stato quasi completato.

Con la sentenza n. 1347, il TAR respinge il ricorso contro l'annullamento provinciale, esaminando varie questioni interessanti.

In primo luogo il TAR esclude che la legge applicata sia costituzionalmente illegittima: "La ricorrente sostiene che il legislatore regionale, attribuendo al Presidente della Provincia, e dunque ad un organo politico, il potere di annullamento dei permessi di costruire illegittimi, avrebbe violato l’art. 117, comma secondo, lett. p) e comma terzo, unitamente agli artt. 3 e 97 della Costituzione. In proposito, articola il seguente ragionamento: se tra i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale (nel rispetto dei quali le regioni possono legiferare nelle materie di competenza concorrente) va annoverato anche quello relativo alla ripartizione delle competenze tra organi di governo e dirigenti degli enti locali (v. art. 107 del testo unico enti locali approvato con d.lgs. n. 267/2000, nonché art. 4 del testo unico del lavoro alle dipendenze della P.A., approvato con d.lgs. n. 165/2001); se tale principio garantisce il buon andamento e l’imparzialità dell’attività della P.A.; se sulla base di tale principio gli atti di gestione devono essere assunti da organi tecnici, restando attribuiti a quelli politici solo gli atti di indirizzo e controllo politico – amministrativo, allora, contrasta con tale principio di rilevanza costituzionale l’attribuzione, da parte di una legge regionale, ad un organo politico come il Presidente della Provincia, di un potere di amministrazione attiva, come quello di annullamento dei permessi di costruire rilasciati dai comuni in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi.
La tesi, pur astrattamente corretta nelle premesse, non appare convincente nelle conclusioni.
Al riguardo si osserva, in primo luogo, che l’art. 39 del D.P.R. n. 380/2001 ha attribuito genericamente alla regione il potere di annullamento dei titoli abilitativi rilasciati dal Comune. La Regione Veneto, in base all’art. 119 2° comma, con l’art. 30 comma 2 della L.R. n. 11/2004, ha poi delegato tale potere alla Provincia, individuando l’organo in concreto competente. In particolare, il legislatore regionale ha scelto di attribuire tale potere all’organo politico di vertice della Provincia.
Non si ravvedono ragioni d’incostituzionalità in tale scelta legislativa. Infatti, va considerato, in primo luogo, che il potere conferito al Presidente della Provincia è un potere straordinario di annullamento per soli motivi di legittimità. Va poi osservato che il modello di organizzazione fondato sulla separazione tra politica e amministrazione non è così rigido da non tollerare contiguità, al contrario, vi possono sempre essere dei momenti di contatto fra le due sfere. In particolare, nella sfera delle funzioni politiche rimesse agli organi di governo, accanto alle funzioni d’indirizzo politico-amministrativo, possono coesistere, in quanto compatibili con esse e con il modello direzionale, anche dei poteri eccezionali di annullamento degli atti dirigenziali per motivi di legittimità. Si tratta, infatti, di funzioni sostitutive o di controllo poste a salvaguardia del principio di legalità, necessarie a preservare l’unità dell’ordinamento, che non comportano l’adozione diretta di scelte di amministrazione attiva. Si pensi al potere ministeriale di annullamento degli atti dei dirigenti per motivi di legittimità, previsto dall’art. 14 comma 3 del D.lgs. n. 165/2001; ovvero, proprio in materia di legislazione sugli enti locali, al potere governativo di annullamento degli atti illegittimi emessi dagli enti locali. Potere, quest’ultimo, che costituisce il corrispettivo, in ambito statale, del potere di annullamento dei permessi di costruire attribuito dall’art. 39 del D.P.R. n. 380/2001 alla Regione.
In conclusione, si deve allora ritenere che l’attribuzione al Presidente della Provincia, da parte dell’art. 30 comma 2 della L.R. n. 11/2004, del potere di annullamento per motivi di legittimità dei permessi di costruire, sia compatibile con i principi fondamentali dell’ordinamento ed in particolare con il modello organizzativo fondato sulla separazione di competenze fra la struttura politica e la struttura gestionale e amministrativa".

La Presidente della Privincia aveva ritenuto esistente un interesse pubblico prevalente alla conservazione dell’integrità della zona e al mantenimento del suo pregio ambientale e storico architettonico, che va oltre il mero interesse al ripristino della legalità violata. Sul punto scrive il TAR: "La ricorrente in proposito sostiene anche che non spetterebbe alla Provincia la competenza ad intervenire per la tutela del bene ambientale e paesaggistico, spettando essa alla Soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali.
Al riguardo si osserva che la tutela dei beni paesaggistici spetta in cogestione a tutti gli enti pubblici, come previsto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e paesaggistici), che all’art. 1 stabilisce che siano non soltanto lo Stato, ma anche le Regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale (costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici, art. 2) e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione.
Pertanto è legittimo che la Provincia sia intervenuta per salvaguardare l’interesse alla conservazione del bene ambientale e paesaggistico presente sul suo territorio".

La sentenza 1350 esamina varie questioni collegate al diniego di accertamento di conformità emanato dopo l'annullamento provinciale, all'ordine di demolizione del fabbricato e al verbale di accertamento della inottemperanza. Per una questione di rilevanza generale, pubblichiamo un post separato.

sentenza TAR Veneto 1347 del 2012

sentenza TAR Veneto 1350 del 2012

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