Cosa vuol dire la Regione Veneto con la modifica all’art. 44, comma 5, L.R. 11/2004 operata con l’art. 34 della L.R. 3/2013?

03 Mag 2013
3 Maggio 2013

Art. 34

Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

“Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”

1. Il comma 5 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni, è così sostituito:

“5. Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell’articolo 43. Sono sempre consentiti, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni, nonché l’ampliamento di edifici da destinarsi a case di abitazione, fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell’esistente, purché la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico generale.”.

2. Per la realizzazione di uno specifico monitoraggio sul recupero a fini abitativi degli edifici esistenti in zona agricola, è autorizzata la spesa di euro 5.000,00.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0085 “Studi ricerche ed indagini al servizio del territorio” del bilancio di previsione 2013.

 Quanto da me sottolineato nel nuovo testo è la variazione introdotta rispetto al precedente comma 5 dell’art. 44 della L.R.n. 11/2004 e s.m.i.;

ma questo stà a significare che se ho un pollaio in zona agricola posso ampliarlo fino a 800 mc. e poi trasformarlo in abitazione??? Ma robe da matti….bhè se la sua risposta è affermativa, non ho più parole per definire questo “porcile urbanistico”.

Geom. Seragiotto Tobia – edilizia privata/urbanistica del Comune di Brendola (Vi)

Tags: , , ,
4 replies
  1. Dario Meneguzzo says:

    Resto perplesso sulle interpretazioni che temono un generalizzato cambio d’uso, ricordando che la disposizione finisce con la frase: “purché la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico generale”. La frase mi sembrerebbe riferita al singolo edificio e non genericamente alla zona agricola.

    Rispondi
  2. alessandra says:

    In molti abbiamo letto con “stupore” questa norma. Certo che se oggi abbiamo un qualsiasi fabbricato, purchè legittimo aggiungerei, in zona agricola, possiamo farci la casa. Bisogna, però capire qual è la “tipologia originaria” che dobbiamo rispettare. Se si tratta di un capannone (e la nostra campagna ne è piena) devo tenerlo tale? Mi piacerebbe un confronto sul tema.

    Rispondi
  3. Marta says:

    Parrebbe anche a me che sia sott’intesa la possibilità di un cambio d’uso per così dire generalizzato. Certo che se questo fosse l’intento, il legislatore veneto avrebbe potuto scriverlo a più chiare lettere senza usare questa locuzione sibillina, che si preannuncia foriera delle più varie interpretazioni.

    Rispondi
  4. Marco Pendola says:

    Leggo con interesse le considerazioni del mio amico Tobia e condivido le perplessità.
    Poniamo il caso del classico “box” in lamiera condonato come ripostiglio o garage (quindi con destinazione d’uso residenziale in quanto accessorio alla residenza).
    Per definizione è privo di vincolo ex art. 6 della L.R. 24/85, come pure tutti i “pollai” condonati.
    A rigore ciascuno di questi potrebbe raggiungere gli 800 mc, altrimenti non comprendo quale altro significato avrebbe la modifica all’art. 44 della L.R. 11/2004.
    Mi unisco alle considerazioni di Tobia, pensando che questa legge, ancora di più del piano casa è la nuova legge delle zone agricole.
    Per contro la disciplina delle zone agricole nel caso di nuova costruzione residenziale è molto rigorosa tanto che per costruire un volume modesto occorre ottenere l’approvazione di un piano di sviluppo aziendale che gli addetti ai lavori sanno essere un’impresa assai impegnativa.
    Mi chiedo il perchè di questa disparità di trattamento tra gli interventi di ampliamento di edifici esistenti (anche se piccoli) e gli interventi di nuova costruzione.
    Forse la Regione ha usato lo stesso criterio del piano casa, amplificandolo, considerando che è preferibile intervenire su un sito già compromesso, piuttosto che su un terreno ancora integro? Mah!
    Marco Pendola

    Rispondi

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Rispondi a Marta Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC