Decreto Legge 179/2012: “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”. Novità per i Comuni

23 Ott 2012
23 Ottobre 2012

Pubblichiamo il testo del D.L. 179 del 2012, recante: "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese".

Di seguito pubblichiamo, con alcune note evidenziate, le novità per i Comuni.

In un separato post pubblichiamo le novità in materia di servizi pubblici locali.

Art. 3. Censimento continuo della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i contenuti dell’Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (ANSC), realizzato ed aggiornato dall’ISTAT e dall’Agenzia del territorio, gli obblighi e le modalità di conferimento degli indirizzari e stradari comunali tenuti dai singoli comuni ai sensi del regolamento anagrafico della popolazione residente, le modalità di accesso all’ANSC da parte dei soggetti autorizzati, nonché i criteri per l’interoperabilità dell’ANSC con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 4. Domicilio digitale del cittadino

1. Dopo l’articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente:

«Art. 3 -bis (Domicilio digitale del cittadino). — 1. Al fi ne di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, quale suo domicilio digitale.

2. L’indirizzo di cui al comma 1 è inserito nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell’articolo 21 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico.

Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario.

 

Art. 5. Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti

3. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l’articolo 6, è inserito il seguente:

«Art. 6 -bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti).

1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con le risorse umane, strumentali e fi nanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.

3. L’accesso all’INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, nonché ai professionisti e alle imprese in esso presenti.

Art. 6. Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili

1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifi cazioni:

a) all’articolo 47, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1 -bis . L’inosservanza della disposizione di cui al comma 1 (n.d.r.: 1.  Le  comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono  mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.), ferma restando l’eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.»;

b) all’articolo 65, dopo il comma 1 -bis ), è inserito il seguente: «1 -ter . Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell’ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1, lettere a) (a) se sottoscritte mediante  la  firma  digitale  o  la  firma elettronica qualificata, il  cui  certificato  e'  rilasciato  da  un certificatore accreditato;), c) (c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2,  nei  limiti di quanto  stabilito  da  ciascuna  amministrazione  ai  sensi  della normativa vigente nonche' quando le istanze e le  dichiarazioni  sono inviate con le modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.) e c -bis ) (c-bis)  ovvero  se  trasmesse  dall'autore  mediante  la  propria casella  di  posta  elettronica  certificata  purche'   le   relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa  identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalita' definite con regole tecniche adottate  ai  sensi  dell'articolo  71,  e  cio'  sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante  ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve  le disposizioni normative che prevedono l'uso di  specifici  sistemi  di trasmissione telematica nel settore tributario;), comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.»;

c) all’articolo 65, comma 1, le parole: «le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica» sono sostituite dalle seguenti: «le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici»;

d) all’articolo 54, comma 2 -ter , dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e i gestori di servizi pubblici».

2. All’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, è aggiunto infine il seguente: «2 -bis . A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pena la nullità degli stessi.».

3. All’articolo 11 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , il comma 13 (13. Il contratto e' stipulato mediante atto  pubblico  notarile,  o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale  rogante dell'amministrazione  aggiudicatrice,   ovvero   mediante   scrittura privata, nonche' in forma elettronica secondo le  norme  vigenti  per ciascuna stazione appaltante.) è sostituito dal seguente:

«13. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione

appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.».

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal 1° gennaio 2013.

D_L_ 179-2012_Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese

Tags: , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC