Il responsabile del servizio tecnico del Comune può essere membro e presidente di una commisione di gara della quale poi dovrà approvare gli atti
Il Consiglio di Stato, sez V, con la sentenza del 18 ottobre 2012 n. 5352, dichiara l’inesistenza di un conflitto di interessi laddove il responsabile del servizio tecnico del Comune sia membro della commissione di gara riguardante una concessione per il servizio di distribuzione di gas naturale, della quale rivesta anche la qualifica di presidente.
Nello specifico si afferma che non "coglie nel segno la censura con cui l’appellante”- la terza società classificata - “deduce il conflitto di interessi in cui versava il presidente dell’organo che ha anche proceduto nella predetta veste di responsabile ad approvare gli atti della Commissione da lui stesso presieduta, essendo tale funzione cumulabile in capo alla figura apicale della struttura amministrativa comunale in seguito alle attribuzioni allo stesso della generalità delle funzioni di gestione attiva”.
Ciò è confermato anche da una precedente pronuncia: “la giurisprudenza della Sezione (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 22 giugno 2010, n. 3890 e 12 giugno 2009 n. 3716) ha già messo in evidenza che, ai sensi dell’art. 107 D. Lgs. n. 267-00, tra le attribuzioni dirigenziali, figura espressamente anche quella di assumere la presidenza delle commissioni di gara. L’ampliamento della sfera di responsabilità, facenti capo al dirigente, delineatosi a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, infatti, ha rafforzato l’esigenza che il medesimo dirigente sia posto in grado di seguire, in prima persona, le procedure dei cui esiti è responsabile. Così come non vi è incompatibilità tra le funzioni di presidente della commissione di gara e quella di responsabile del procedimento, analogamente deve ritenersi nel caso di un dirigente dell’ente locale che ha svolto le funzioni di presidente del seggio e di responsabile del procedimento al quale sia stato anche attribuito il compito di approvare gli atti della commissione di gara”(Consiglio di Stato, sez. V, 27.04.2012, n. 2445).
dott. Matteo Acquasaliente
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