Sentenza della Corte Costituzionale n. 296 del 2012 materia dei redditi dei parenti per calcolare la retta di ricovero in strutture residenziali protette

15 Apr 2013
15 Aprile 2013

In  sede di compartecipazione dei Comuni alla retta di ricovero in strutture residenziali protette di anziani in situazione di handicap permanente grave ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle uls, la giurirsprudenza sia dei Tar che del Consiglio di Stato aveva sempre sostenuto  che le disposizioni regolamentari dei Comuni  tese a individuare i beneficiari di tali provvidenze violerebbero le norme di legge statali, ed in particolare il D.Lgs. 109/1998, che ha introdotto l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate.

La questione giuridica sottesa è in sostanza la seguente: se l’ISEE, così come calcolato alla stregua del D.Lgs. 109/1998, debba considerarsi un indicatore inderogabile e vincolante per gli enti erogatori nel ricostruire la situazione reddituale dei soli beneficiari delle prestazioni sociali, ovvero se essi possano introdurre criteri ulteriori al fine di selezionarli.

La Corte Costituzionale con una recente  sentenza n. 296 del 19.12.2012,  ha ritenuto legittima la legge regionale della Toscana, che prevede che la quota di compartecipazione dovuta dalla persona assistita sia calcolata tenendo conto altresì della situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado. Secondo il giudice remittente, la regione aveva violato la competenza legislativa statale nel determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali (ex art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione), la quale si sarebbe tradotta nell’art. 3, comma 2 ter del D.Lgs. 109/1998 (che impone di tenere conto della situazione reddittuale del solo disabile e non anche di quella dei suoi familiari).

 La Corte Costituzionale, però, ha respinto tale censura, ritenendo legittimo considerare anche i redditi dei parenti.

Avv.to Gianmartino Fontana

sentenza Corte Cost. 296-12

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