I rapporti tra la variante urbanistica ed il PI

21 Mar 2013
21 Marzo 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. I, con la sentenza del 19 marzo 2013 n. 417, si occupa dei rapporti tra gli strumenti urbanistici: il ricorrente contesta la legittimità della procedura di adozione della variante urbanistica per la realizzazione dell’anello circonvallatorio a Nord della città di Verona, in quanto adottata tramite una modifica al P.R.G., a sua volta divenuto inefficace in seguito all’adozione del PAT. In particolare, “secondo i ricorrenti, la declaratoria di illegittimità della variante de qua vizierebbe, caducandolo, il Piano degli Interventi adottato nelle more del giudizio in quanto si tratterebbe di un atto meramente confermativo della variante medesima e privo di una propria natura autonoma”.

 Chiarito che: “successivamente alla proposizione dell’odierno gravame, il Comune di Verona ha adottato e approvato il Piano degli interventi, che completa lo strumento urbanistico comunale in attuazione delle previsioni del piano di assetto del territorio (PAT) con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23.12.2011, divenuta efficace il 13.3.2012”, il Collegio ritiene che: “2.4. L’esame del rapporto fra gli strumenti urbanistici in questione non consente di assegnare al Piano degli Interventi, in ragione del recepimento medesimo, natura meramente confermativa della variante urbanistica n. 305, dovendosi pertanto escludere un eventuale effetto caducante dell’annullamento di quest’ultima nei confronti del Piano medesimo.

2.5. Ed invero, deve rilevarsi sul punto che nell’ambito del fenomeno generale dell’invalidità derivata, va distinta la figura dell’ “invalidità caducante” da quella dell’invalidità “ad effetto viziante”, potendosi realizzare la prima solo quando il provvedimento annullato in sede giurisdizionale costituisce il presupposto unico ed imprescindibile dei successivi atti consequenziali, esecutivi e meramente confermativi, sicché il suo venir meno travolgerebbe automaticamente – e cioè senza che occorra un’ulteriore specifica impugnativa – tali atti successivi strettamente e specificamente collegati al provvedimento presupposto.

2.6. Si ha invece un’invalidità ad effetto solo viziante in tutte le diverse ipotesi nelle quali si è in presenza di provvedimenti presupponenti solo genericamente o indirettamente connessi a quello presupposto, di guisa che, proprio per la rilevata assenza di uno specifico legame di dipendenza e/o di presupposizione, tali atti successivi non rimangono travolti ipso iure dall’invalidità dell’atto presupposto, occorrendo per la loro eliminazione una esplicita pronuncia giurisdizionale di annullamento (a seguito, ovviamente, o della loro contestuale impugnazione con lo stesso ricorso principale o della loro successiva impugnazione con i motivi aggiunti o con autonomo ricorso).

2.7. Orbene, l’annullamento in sede giurisdizionale dell’atto di approvazione della variante n. 305 non produrrebbe certamente effetti “caducanti” nei confronti del PI, atteso che quest’ultimo atto, ancorché collegato al precedente, è senz’altro frutto di una nuova valutazione di interessi avente carattere innovativo”.

 Di conseguenza: nel caso di specie, sussisteva senz’altro l’onere di impugnare il successivo atto di pianificazione urbanistica, ancorché fosse già impugnato quello oggetto di recepimento, in quanto i due provvedimenti non risultano legati da un rapporto di presupposizione o consequenzialità diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente”.

 Con specifico riferimento ai rapporti tra la variante de qua ed il PI, il T.A.R. Veneto altresì aggiunge che i vizi contestati con riguardo alla variante urbanistica non si producono -in via derivata - anche sul PI, atteso che: “4.2. Deve, al riguardo, rilevarsi che i due strumenti urbanistici, oltre a non essere fra loro collegati da un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica, non risultano avvinti da un nesso procedimentale né diretto né indiretto, poiché il PI è normativamente legato, quale suo completamento, al Piano di Assetto Territoriale.

4.3. A ciò deve aggiungersi che il recepimento della variante n. 305 ad opera del PI, per quanto in esso non espressamente previsto, non è idoneo a trasferire su quest’ultimo i vizi eventualmente sussistenti nella originaria procedura di adozione della variante medesima: detto recepimento opera infatti un rinvio recettizio al “contenuto” dell’atto richiamato e non già un rinvio alla “fonte” normativa utilizzata per l’adozione di esso.

4.4. Alla stregua di tali considerazioni deve quindi ritenersi che l’adozione del Piano degli Interventi rende in ogni caso improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso introduttivo relativamente a tutte le censure svolte nei confronti della specifica procedura di adozione della variante in esso recepita, poiché attinenti alla “fonte” di essa, allo stato non più rilevante in quanto totalmente sostituita dall’esercizio del nuovo potere pianificatorio”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 417 del 2013

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