Il vincolo cimiteriale comporta inedificabilità assoluta?
Nella sentenza del T.A.R. Veneto n. 1352/2012, pubblicata il 12 novembre 2012, si evidenziava che il vincolo cimiteriale determina l’inedificabilità assoluta.
Seppure la giurisprudenza maggioritaria confermi ciò, parte minoritaria ritine che la sussistenza di un vincolo cimiteriale non ostata ex se all’accoglimento della domanda di sanatoria: “Ritiene il Collegio tuttavia di aderire all’opposto orientamento giurisprudenziale, di recente confermato, secondo cui “In sede di condono di opere insistenti su fascia di rispetto cimiteriale l’Amministrazione è tenuta a valutare se ed in quale misura l’opera in questione venga effettivamente a concretizzare una lesione per il vincolo cimiteriale di inedificabilità e, più in particolare, se le opere da sanare possano aggravare il peso insediativo dell’area con la realizzazione di volumi edilizi tali da considerarsi nuove costruzioni” (cfr. T.A.R. Genova Liguria sez. I, 20 giugno 2008, n. 1388). Tale lettura interpretativa si fonda, esattamente, sulle finalità perseguite dalla normativa di tutela del vincolo cimiteriale, che sono sostanzialmente tre: garantire la futura espansione del cimitero; garantire il decoro di un luogo di culto; assicurare una cintura sanitaria attorno a luoghi per loro natura insalubri (cfr. T.A.R. Liguria, 1^, 25 marzo 2004 n. 290; id., 9 luglio 1998 n. 373; id., 6 novembre 1995 n. 320; da ultimo Cons. Stato, V, 3 maggio 2007 n. 1933). Risultano quindi fondate le deduzioni di parte, con le quali si lamenta che l’Amministrazione si è limitata a rilevare la presenza del vincolo cimiteriale senza indulgere ad alcuna ulteriore considerazione attinente ai suddetti profili, tenuto anche conto di quanto denunciato dal ricorrente, senza contestazioni di controparte, a proposito della presenza sull’area interessata dalla fascia di rispetto cimiteriale di numerosi altri manufatti” (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 06.03.2013, n. 128).
Anche il T.A.R. Veneto, nella sentenza n. 417/2013 commentata nel post del 21 marzo 2013, considera “relativa” e non “assoluta” tale inedificabilità: “6. Quanto alla asserita violazione della fascia di rispetto cimiteriale di 200 metri, il Collegio evidenzia che, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza maggioritaria, la fascia di rispetto in questione risponde, da un lato, all'esigenza di tutela dell'interesse pubblico all'igiene di ogni tipo di costruzione destinata alla vita dell'uomo e, dall'altro, all'esigenza di assicurare decoro ai luoghi di sepoltura.
6.1. Il suddetto vincolo riguarda, pertanto, quelle costruzioni incompatibili con la funzione cimiteriale, in quanto destinate ad ospitare stabilmente l’uomo, quali: le abitazioni, gli alberghi, gli ospedali, le scuole. Tale vincolo non è quindi suscettibile di un’applicazione estensiva nei confronti della realizzazione di altri manufatti privi invece di tale funzione come nel caso, che qui interessa, delle strade e dei parcheggi.
6.2. Questa interpretazione è del resto avvalorata anche dal dato letterale della disposizione che vieta specificamente la realizzazione di nuovi “edifici” e non già la realizzazione di una qualsiasi opera (cfr. in termini TAR Lombardia-Milano, Sez. III, sentenza 26.09.2011 n. 2295)”.
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