Il c.d. criterio della prevenzione non si applica alle opere abusive

07 Feb 2013
7 Febbraio 2013

La sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1077/2012, emessa in data 13.10.2012 e depositata in cancelleria il 23.10.2012, dichiara non applicabile alle opere abusive (nella fattispecie una veranda di vetro ed alluminio costruita violando le distanze legali dai confini) il c.d. criterio della prevenzione.

Premesso che: “dal punto di vista edilizio e civilistico, per integrare il concetto di costruzione, come più volte affermato dalla Cassazione, vengono in rilievo tutti gli elementi costruttivi, anche accessori, qualunque ne sia la funzione, aventi caratteri della stabilità e dell’immobilizzazione, salvo che non si tratti di sporti ed oggetti di modeste dimensioni con funzione meramente decorativa e di rifinitura, tali da potersi definire di entità trascurabile. Anche la migliore dottrina include nella nozione di “costruzione” non solo l’opera che abbia le caratteristiche di un edificio o di altra fabbricatura in muratura, ma anche qualsiasi altra opera edilizia che presenti carattere di solidità, stabilità e di immobilizzazione rispetto al suolo, ancorché manchi di propria individualità ed autonomia in quanto costituente un semplice accessorio del fabbricato”, il Tribunale di Vicenza conferma quanto affermato dal T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 02.12.2009, n. 8326, secondo cui la normativa in materia di distanze tra le costruzioni (sia comunale che statale), essendo dettata anche a tutela di interessi pubblici generali - tra cui la salubrità e la sicurezza pubblica -, “impone di prendere in considerazione la situazione di fatto quale si presenta in concreto in sede di rilascio del titolo edilizio, a nulla rilevando che taluno dei fabbricati preesistenti, in relazione al quale va calcolata la distanza, sia abusivo, ferma restando l'attività repressiva della p.a.”.

Di conseguenza, il c.d. criterio della prevenzione derivante dal combinato disposto dell’art. 873 c.c. secondo cui: “ Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore” e dall’art. 875 c.c. secondo cui: “Quando il muro si trova ad una distanza dal confine minore di un metro e mezzo ovvero a distanza minore della metà di quella stabilita dai regolamenti locali, il vicino può chiedere la comunione del muro soltanto allo scopo di fabbricare  contro il muro stesso, pagando, oltre il valore della metà del muro, il valore del suolo da occupare con la nuova fabbrica, salvo che il proprietario preferisca estendere il suo muro sino al confine. Il vicino che intende domandare la comunione deve interpellare  preventivamente il proprietario se preferisca di estendere il muro al confine o di procedere alla sua demolizione. Questi deve manifestare la propria volontà entro il termine di giorni quindici e deve procedere alla costruzione o alla demolizione entro sei mesi dal giorno in cui ha comunicato la risposta”, non si applica alle opere abusive atteso che la Cassazione civile, sez. II, 30.10.2007, n. 22896, in fattispecie analoghe, afferma che: “In tema di distanze nelle costruzioni, il cosiddetto criterio della prevenzione di cui agli art. 873 e 875 c.c., è derogato dal regolamento edilizio locale nel caso in cui questo fissi le distanze non solo tra le costruzioni ma anche delle stesse dal confine, tranne che consenta anche le costruzioni in aderenza o in appoggio; pertanto, fuori dal caso del criterio della prevenzione, in cui è possibile costruire in aderenza o in appoggio al fabbricato preesistente, chi costruisce per primo ha la scelta fra il costruire alla distanza regolamentare e l'erigere la propria fabbrica fino ad occupare l'estremo limite del confine medesimo, ma non anche quella di costruire a distanza inferiore dal confine, poiché la finalità di tale prescrizione è di ripartire tra i proprietari confinanti l'onere della creazione della zona di distacco tra le costruzioni”.

Indi, ove il regolamento comunale fissa le distanze tra le costruzioni e tra queste ed i confini e non consente la costruzione in aderenza o in appoggio, i privati non possono costruire a distanza inferiore, soprattutto nel caso di specie ove “neppure era ragionevole la costruzione a distanza irregolare dal confine della sola veranda, proprio perché accessoria ad un fabbricato principale distaccato dal confine stesso, e quindi giammai utilizzabile per un’ipotetica costruzione in aderenza o appoggio”.

dott. Matteo Acquasaliente

sentenza Trib VI 1077 del 2012

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