Il partecipante alla procedura di selezione ha il diritto a conoscere il curriculum dei concorrenti
Il Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 731, 8 febbraio 2013, stabilisce “che i partecipanti alla stessa procedura selettiva vantano il diritto a conoscere gli atti relativi al curriculum degli altri partecipanti, in relazione ai quali non vi è alcuna contrapposta esigenza di riservatezza” (già Cons. Stato, sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3147).
La questione verteva su una procedura finalizzata al provvisorio conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa di geriatria, ove una partecipante aveva domandato l’accesso ai documenti riguardanti i titoli dichiarati da un altro partecipante nel suo curriculum. L’Amministrazione, per timore di ledere il diritto alla riservatezza, metteva a disposizione della richiedente dei documenti diversi.
Appare chiaro che, a giustificare il rigetto dell’Amministrazione, non vi è una lesione al diritto di riservatezza del concorrente e nemmeno una domanda generica; tant’è vero che “sarebbe inammissibile un diritto di accesso esercitato in maniera generica ed indifferenziata, chiedendo all’Amministrazione di svolgere un’attività di indagine e ricerca o un'attività valutativa ed elaborativa, ma non può considerarsi generica la richiesta della ricorrente che indica precisamente quale sia il contenuto degli atti, ignorandone soltanto gli estremi, ma consentendone agevolmente all’Amministrazione l’identificazione”.
dott.sa Giada Scuccato
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