La comunicazione di avvio del procedimento è richiesta come regola generale in tutti i procedimenti espropriativi
Della questione si occupa la sentenza del TAR Veneto n. 211 del 2013.
Scrive il TAR: "Al riguardo va richiamato l’orientamento costante secondo il quale la comunicazione dell'avvio del procedimento costituisce una regola applicabile alla generalità dei procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli a carattere autonomo attinenti alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera , sia esplicita che implicita ( cfr C.d.S., IV, 20/12/2005 n.1552; Cons Stato Ad. Pl. 15/9/ 1999 n.14 ). In particolare, l'approvazione del progetto di un'opera pubblica che valga come dichiarazione implicita di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a mente dell'art.1 della legge n.1 del 3 gennaio 1978 ( come nel caso di specie) deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, in quanto l'art.7 della legge n.241/90 è applicabile come regola generale a tutti i procedimenti espropriativi ( cfr Cons Stato Ad.Pl. 24/1/2000 n.2. idem Ad. Pl. n.14/99 già citata. TSAP 1/10/2002 n.120 ). La ratio di un siffatto principio risiede nel fatto che in ipotesi di approvazione di progetti di opere pubbliche, ove si escluda la partecipazione del privato alle determinazioni relative alle scelte progettuali discrezionali, il proprietario espropriando verrebbe formalmente reso edotto di detta approvazione soltanto al momento dello spossessamento del bene, impedendosi quindi l'apporto di opportuni elementi di valutazione da parte degli interessati".
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