Modifica al decreto 19 agosto 1996, concernente l’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo
Il decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, al comma 2 dell'art. 1, esclude dal campo di applicazione i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purche' di altezza non superiore a 0,8 metri e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purche' installate in aree non accessibili al pubblico.
Il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, ha chiesto l'eliminazione del predetto limite di altezza, pari a 0,8 metri, ritenuto non rilevante ai fini della prevenzione incendi, ferme restando, per i predetti luoghi all'aperto, le prescrizioni di cui al titolo IX della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996 e le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La modifica è stata disposta col decreto del Ministero dell'Interno del 18 dicembre 2012.
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!