Modifica al decreto 19 agosto 1996, concernente l’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo

04 Gen 2013
4 Gennaio 2013
Il  decreto  del  Ministro  dell'interno  19  agosto   1996, al comma 2 dell'art. 1, esclude  dal campo di applicazione i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento  del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purche' di altezza non  superiore a  0,8  metri  e  di  attrezzature  elettriche,  comprese  quelle  di amplificazione sonora, purche' installate in aree non accessibili  al pubblico.
Il Comitato centrale tecnico-scientifico per  la prevenzione incendi, ha chiesto l'eliminazione  del  predetto limite di altezza, pari a 0,8 metri, ritenuto non rilevante  ai  fini della prevenzione incendi, ferme  restando,  per  i  predetti  luoghi all'aperto, le prescrizioni di cui al titolo IX della regola  tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 19  agosto  1996  e  le vigenti disposizioni in  materia  di  tutela  della  salute  e  della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La modifica è stata disposta col decreto del Ministero dell'Interno del 18 dicembre 2012.
Tags: , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC