La discrezionalità tecnica della Giunta Comunale in sede di adozione di un piano di lottizzazione

26 Mar 2013
26 Marzo 2013

Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 410 del 2013.

Scrive il TAR: "si deve ritenere che alla Giunta Comunale, in sede di adozione di un piano di lottizzazione, spetti un certo margine di discrezionalità tecnica nella valutazione del progetto presentato ed in particolare, nell’accertamento della previsione in maniera adeguata delle opere di urbanizzazione primaria. Infatti, l’accertamento che le strade residenziali siano adeguate e gli spazi di verde o di parcheggio siano sufficienti, costituisce una valutazione che non può ragionevolmente essere rimessa a chi è interessato alla costruzione.

Inoltre, trattandosi di adottare un piano urbanistico attuativo, si deve riconoscere all’amministrazione la possibilità di dettare, nell’osservanza dello strumento generale vigente, modifiche o prescrizioni che, non aggravando eccessivamente il carico dei privati, rendano meglio inserito il piano di lottizzazione nel contesto urbanistico dell’insediamento e meglio aderente allo strumento generale del quale è attuazione.

Ebbene, nel caso in esame, l’amministrazione ha accertato che la strada di via Chiaviche, che per un tratto costeggia il nuovo comparto (oggi larga m. 4,32 e priva di marciapiedi), a fronte dell’aggravamento del carico urbanistico conseguente ai nuovi insediamenti, risulta inadeguata nelle dimensioni. Infatti, trattandosi di una strada di lottizzazione di connessione urbana, ai sensi dell’art. 38 delle NTA, deve avere una larghezza di 10,50 m. ed essere dotata di marciapiedi su ambo i lati di m. 1,80. Pertanto, tale strada, anche se esterna al comparto, in quanto comunque interessata dalla trasformazione urbanistica, deve essere oggetto di un intervento di allargamento e di risistemazione. Tale prescrizione (anche se l’intervento di allargamento di Via Chiaviche non è specificamente previsto dal PRG) appare obiettivamente giustificata, compatibile con lo strumento urbanistico generale e, proporzionalmente, non troppo gravosa per il privato.

2.2. L’amministrazione ha poi rilevato l’inadeguatezza della conformazione delle aree a standars (verde e parcheggi) in quanto disposte in linea su due strisce parallele alla via Chiaviche.

Tale assetto è apparso all’amministrazione anomalo, ed anche tale valutazione non appare irragionevole, non potendo essere adeguato al suo scopo un spazio verde sviluppato tutto in lunghezza. Inoltre, per quanto sopra detto, tale spazio, come quello destinato a parcheggi, dovrebbe essere occupato, in tutto o in parte, dall’allargamento della via pubblica imposto dall’amministrazione.

2.3. Inoltre, l’amministrazione ha rilevato che buona parte dei marciapiedi (223,20 di 378,30 mq.) costituisce l’accesso carrabile ai lotti ed ha dunque legittimamente escluso tale superficie da quella destinata ad opere di urbanizzazione.

2.4. Infine, vi è un dato obiettivo: la carenza della documentazione rilevata dall’amministrazione e mai sanata da parte della richiedente. Infatti, il computo metrico estimativo, i pareri degli enti e lo schema di convenzione sono stati prodotti solo in relazione al precedente Piano di Lottizzazione presentato nel 2008, e la richiedente non può pretendere che tali produzioni valgano automaticamente anche per il secondo Piano che, presentando delle sia pur minime variazioni rispetto al primo, è diverso da questo e si inserisce in un precedente ed autonomo procedimento".

sentenza TAR Veneto 410 del 2013

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