La discrezionalità tecnica è soggetta ad un sindacato giurisdizionale debole
Il T.A.R. Veneto, sez. I, con la sentenza del 04 marzo 2013 n. 321, si sofferma sulla discrezionalità tecnica che caratterizza la valutazione delle offerte da parte della Commissione di gara: la possibilità di un sindaco giurisdizionale è ammesso solamente in caso di evidente contraddittorietà, illogicità manifesta o travisamento dei fatti, poiché: “il giudizio espresso dalla commissione giudicatrice attiene e riguarda la discrezionalità tecnica che necessariamente presiede il giudizio delle diverse offerte e che, in quanto tale, può essere oggetto solo di un sindacato “ debole” da parte del Tribunale, ossia limitato agli aspetti di palese ed univoca contraddittorietà, illogicità manifesta ovvero di un chiaro travisamento dei fatti, aspetti non provati dalla parte ricorrente che, invece, si è limitata a segnalare la priorità valoriale del proprio progetto rispetto a quello avversario.
E’ di tutta evidenza che tale giudizio pertiene alla esclusiva valutazione del seggio di gara proprio perché attiene ad una valutazione oggettivamente opinabile, il cui esito dipende da una pluralità di fattori, tutti scelti ed individuati dalla stessa commissione, in uno con la legge di gara, sicché una diversa ed antitetica opzione costituirebbe non già uno scrutinio di legittimità dell’atto contestato, bensì una nuova e sostitutiva valutazione operata, sine titulo, dal Tribunale”.
dott. Matteo Acquasaliente
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!