La “piena conoscenza” del permesso di costruire del vicino ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione

24 Mag 2013
24 Maggio 2013

Se ne occupa la sentenza del TAR Veneto n. 551 del 2013.

Scrive il TAR: "il ricorso va dichiarato irricevibile per tardività della sua proposizione, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. a) del c.p.a., in quanto notificato oltre i termini di cui all’art. 41 del c.p.a. . A tal fine si ritiene necessario rilevare l’esistenza di un costante, e maggioritario, orientamento  giurisprudenziale che ritiene indispensabile verificare, al fine di individuare il dies a quo dal quale decorrono i termini di impugnativa di cui all’art. 41 del Codice del Processo, in quale momento il ricorrente abbia acquisito l’effettiva consapevolezza della lesione eventualmente subita. Ulteriori pronunce (si veda ad esempio Consiglio di Stato Sez. IV, 13 Giugno 2011, n. 3583) hanno avuto modo di precisare come la nozione di “piena conoscenza…non postula necessariamente la conoscenza di tutti gli elementi, essendo sufficiente quella degli elementi essenziali quindi, l’autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo e il suo effetto lesivo”. Sempre per un altrettanto costante orientamento giurisprudenziale si è, inoltre, affermata la non utilizzabilità dello strumento dell’accesso agli atti al fine di far decorrere il termine di impugnativa di cui agli artt. 29 e 41 e, ciò, nella parte in cui si è sancito che ..” la piena conoscenza del provvedimento causativo…non può ritenersi operante oltre ogni limite temporale ed in base ad elementi puramente esteriori, formali o estemporanei, quali ad esempio, atti d’iniziativa di parte (richieste d’accesso, istanze segnalazioni, ecc) con la conseguenza inaccettabile che l’attività dell’Amministrazione e le iniziative dei controinteressati restano soggette in definitivamente o per tempi dilatati alla possibilità di impugnazione anche quando l’interessato non si renda parte diligente nel far valere la pretesa entro i limiti temporali assicuratigli dalla legge (Consiglio di Stato 05 Marzo 2010 n. 1298)”. I principi sopra ricordati affermano come la “piena” conoscenza di un provvedimento lesivo non sia necessaria, così come non è necessario che esso sia conosciuto nella sua integralità e cioè in tutti i suoi elementi. E’ al contrario sufficiente la concreta percezione di quelli essenziali, posto che la successiva completa cognizione di tutti gli aspetti del provvedimento può consentire la proposizione di motivi aggiunti (Cons. St., sez. IV, 9 novembre 2005 n. 6261; Cons. St., sez. IV, 31 gennaio 2006 n. 341). Nel caso di specie, dagli elementi risultanti dalla documentazione in atti, è possibile desumere come detta “effettiva consapevolezza”, sia della lesione che degli elementi essenziali, sia stata acquisita in un momento decisamente anteriore alla data effettiva di proposizione del ricorso. Va infatti considerato che:
a) il permesso di costruire impugnato era stato rilasciato il 25 novembre 2011;
b) già il 29 giugno 2012, il legale dei coniugi Lopezi/Ferrarese, in nome e per conto degli stessi, aveva inviato una nota agli odierni contro interessati, con la quale li diffidava “dal compiere attività di scavo e di posa di tubazioni sullo scoperto di proprietà”;
c) successivamente, il 2 luglio 2012, il sig. Lopezi Pietro, con nota prot. n. 31484, aveva chiesto al Comune: “l’immediata sospensione della concessione edilizia n. 222/11.. in quanto tale concessione è stata data senza aver tenuto conto della proprietà del terreno condominiale sul quale secondo la suddetta concessione dovrebbero passare le tubazioni”. Così manifestando di conoscere gli estremi della concessione ed il suo contenuto e di averne potuto apprezzare la potenziale lesività per i propri interessi. D’altro canto, il percorso delle acque n ere poteva essere conosciuto da parte degli odierni ricorrenti solo attraverso l’esame delle tavole grafiche allegate al progetto.
d) infine, i lavori sono iniziati il 6 luglio 2012 con la demolizione del vecchio fabbricato.
Risulta pertanto evidente come la parte ricorrente abbia acquisito la conoscenza, sia dei soggetti titolari dei permessi, sia del progetto presentato, sia della presunta lesività del permesso di costruire, in un periodo di tempo necessariamente antecedente alla proposizione del presente ricorso la cui notifica risale al 16 marzo 2013".

sentenza TAR Veneto 551 del 2013

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