La procedura negoziata senza bando con carattere d’urgenza si applica soltanto se l’urgenza non è imputabile all’Amministrazione

13 Mar 2013
13 Marzo 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. I, con la sentenza del 06 marzo 2013 n. 350, si sofferma sulla procedura negoziata senza bando avente carattere d’urgenza, regolata dall’art. 57, c. 1 e c. 2, lett. c), D. Lgs. 163/2006 secondo cui: “1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.

2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita: (...)

c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti”.

 Chiarito che tale procedura rappresenta una deroga al principio comunitario della pubblicità e della massima concorsualità delle gare pubbliche, poiché: “l’art. 57, II comma, lett. c) del DLgs n. 163/2006 consente il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara “nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti”” e che, di conseguenza, la “predetta norma – che rappresenta una deroga, nell'ambito degli appalti pubblici, alla procedura di evidenza pubblica (indispensabile presidio a garanzia del corretto dispiegarsi della libertà di concorrenza e della trasparenza dell'operato delle amministrazioni: cfr., ex pluribus, CdS, VI, 28.1.2011 n. 642) - può essere utilizzata, in funzione meramente strumentale all’espletamento di una gara pubblica e nella misura temporale strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti (e non da situazioni soggettive, contingibili, prevedibili e ad essa imputabili, qual è il ritardo nell’attivazione dei procedimenti), non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara”, il Collegio ritiene che “i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili di interpretazione estensiva: in tale contesto, pertanto, deve ribadirsi che l'urgenza di provvedere non deve essere addebitabile in alcun modo all'Amministrazione per carenza di adeguata organizzazione o programmazione, ovvero per sua inerzia o responsabilità; che, dunque, alla luce delle suesposte considerazioni si deve escludere che possa costituire legittima motivazione della determinazione di avvalersi della procedura negoziata quella dell’imminente (recte: nel caso di specie, contestuale) scadenza dei contratti in corso trattandosi, evidentemente, di evento palesemente prevedibile da parte della stazione appaltante, a cui, peraltro, vanno anche imputati i ritardi nell’attivazione della procedura concorsuale”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto 350 del 2013

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